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Taglio siepe a seguito di costruzione di baracche di legno su proprietà confinante
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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 320069" data-attributes="member: 15764"><p>[USER=43421]@Gianco[/USER] c'è differenza tra un albero con fusto che protende alcuni rami nella proprietà altrui e una pianta rampicante che ha bisogno di un sostegno per rampicare.</p><p></p><p>Art. 892 c.c.</p><p>Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagliusi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine :</p><p>1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898];</p><p>2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;</p><p><strong>3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, </strong>le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.</p><p>La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.</p><p>La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.</p><p><strong>Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio , proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 320069, member: 15764"] [USER=43421]@Gianco[/USER] c'è differenza tra un albero con fusto che protende alcuni rami nella proprietà altrui e una pianta rampicante che ha bisogno di un sostegno per rampicare. Art. 892 c.c. Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagliusi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine : 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili [898]; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; [B]3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, [/B]le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. [B]Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio , proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.[/B] [/QUOTE]
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