Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Tempi di successione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 238961" data-attributes="member: 15253"><p>All'atto della presentazione della dichiarazione di successione dovranno essere autoliquidate le imposte e tasse sugli immobili caduti in successione: imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria, tributi speciali... per un ammontare complessivo di svariate centinaia di euro.</p><p>Quindi dovrete per lo meno accordarvi per reperire quell'importo e su chi presenterà la dichiarazione.</p><p>L'art. 50 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 346/1990 applicabile fino al 31 dicembre 2016 è:</p><p><em>"Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila</em></p><p><em>a lire due milioni</em>". (e quindi da 258 euro a 1.032 euro).</p><p>Dal 1° gennaio 2017 sarà applicabile questo:</p><p><em>"Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500."</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 238961, member: 15253"] All'atto della presentazione della dichiarazione di successione dovranno essere autoliquidate le imposte e tasse sugli immobili caduti in successione: imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa ipotecaria, tributi speciali... per un ammontare complessivo di svariate centinaia di euro. Quindi dovrete per lo meno accordarvi per reperire quell'importo e su chi presenterà la dichiarazione. L'art. 50 del T.U. approvato con D. Lgs. n. 346/1990 applicabile fino al 31 dicembre 2016 è: [I]"Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni[/I]". (e quindi da 258 euro a 1.032 euro). Dal 1° gennaio 2017 sarà applicabile questo: [I]"Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500."[/I] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Successione, Eredità, Donazione e Famiglia
Tempi di successione
Alto