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<blockquote data-quote="uva" data-source="post: 351675" data-attributes="member: 42040"><p>Siccome avevo anch'io interpellato l'Agenzia delle Entrate di Torino sull'argomento, vi espongo le seguenti considerazioni.</p><p></p><p>Dal punto di vista<u> formale</u> ha ragione [USER=15253]@Nemesis[/USER] (post n. #22, #26): la legge è chiara. </p><p>[USER=43482]@tattyn[/USER] può ora stipulare un nuovo contratto in cedolare secca perché il suo contratto attuale giunge a scadenza naturale.</p><p>Quindi è vero che la locazione era in essere il 15/10/2018 fra gli stesi soggetti, ma nel suo caso <u>non si tratta di un contratto interrotto anticipatamente.</u></p><p></p><p>Dal punto di vista <u>sostanziale</u> l'Agenzia di Torino ipotizza che se il contratto giunge a scadenza naturale nel 2019 e<u> immediatamente dopo la scadenza naturale </u>ne viene stipulato un altro per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti ma in cedolare secca, potrebbe trattarsi di elusione.</p><p></p><p>Perché<u> in sostanza</u> i soggetti (locatore e conduttore) invece di prorogare il contratto (come avrebbero dovuto fare, in quanto <u>il rapporto locativo continua senza alcuna</u> <u>interruzione</u>) evitano la proroga per poter stipulare un nuovo contratto e optare per la cedolare secca.</p><p>Non rileva che il nuovo contratto preveda un canone inferiore: se lo scopo è ridurre il canone, l'Agenzia di Torino dice di prorogare il contratto in essere e registrare un accordo riduzione canone.</p><p>Inoltre per evitare la proroga del contratto in essere occorre la prova provata (raccomandata ar, quindi con data certa) che il contratto è stato disdettato osservando il preavviso di legge. E se anche così fosse, non si spiegherebbe perché in realtà le parti proseguono nella locazione senza interruzione, ma cambiando unicamente il regime fiscale.</p><p></p><p>(Tutto ciò che ho scritto deriva da una conversazione avuta con un addetto allo sportello, quindi lascia il tempo che prova, ma secondo me merita attenzione).</p><p></p><p>In conclusione: la norma che regola la cedolare secca per gli affitti dei negozi ha lo scopo di rimettere sul mercato delle locazioni i negozi sfitti da tempo; non di proseguire la locazione già in corso fra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile usufruendo della cedolare.</p><p></p><p>Spero di essermi spiegata, e mi interesserebbe un vostro parere autorevole, specialmente di [USER=15253]@Nemesis[/USER] e [USER=35382]@basty[/USER]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="uva, post: 351675, member: 42040"] Siccome avevo anch'io interpellato l'Agenzia delle Entrate di Torino sull'argomento, vi espongo le seguenti considerazioni. Dal punto di vista[U] formale[/U] ha ragione [USER=15253]@Nemesis[/USER] (post n. #22, #26): la legge è chiara. [USER=43482]@tattyn[/USER] può ora stipulare un nuovo contratto in cedolare secca perché il suo contratto attuale giunge a scadenza naturale. Quindi è vero che la locazione era in essere il 15/10/2018 fra gli stesi soggetti, ma nel suo caso [U]non si tratta di un contratto interrotto anticipatamente.[/U] Dal punto di vista [U]sostanziale[/U] l'Agenzia di Torino ipotizza che se il contratto giunge a scadenza naturale nel 2019 e[U] immediatamente dopo la scadenza naturale [/U]ne viene stipulato un altro per lo stesso immobile e tra gli stessi soggetti ma in cedolare secca, potrebbe trattarsi di elusione. Perché[U] in sostanza[/U] i soggetti (locatore e conduttore) invece di prorogare il contratto (come avrebbero dovuto fare, in quanto [U]il rapporto locativo continua senza alcuna[/U] [U]interruzione[/U]) evitano la proroga per poter stipulare un nuovo contratto e optare per la cedolare secca. Non rileva che il nuovo contratto preveda un canone inferiore: se lo scopo è ridurre il canone, l'Agenzia di Torino dice di prorogare il contratto in essere e registrare un accordo riduzione canone. Inoltre per evitare la proroga del contratto in essere occorre la prova provata (raccomandata ar, quindi con data certa) che il contratto è stato disdettato osservando il preavviso di legge. E se anche così fosse, non si spiegherebbe perché in realtà le parti proseguono nella locazione senza interruzione, ma cambiando unicamente il regime fiscale. (Tutto ciò che ho scritto deriva da una conversazione avuta con un addetto allo sportello, quindi lascia il tempo che prova, ma secondo me merita attenzione). In conclusione: la norma che regola la cedolare secca per gli affitti dei negozi ha lo scopo di rimettere sul mercato delle locazioni i negozi sfitti da tempo; non di proseguire la locazione già in corso fra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile usufruendo della cedolare. Spero di essermi spiegata, e mi interesserebbe un vostro parere autorevole, specialmente di [USER=15253]@Nemesis[/USER] e [USER=35382]@basty[/USER] [/QUOTE]
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