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<blockquote data-quote="Luigi Criscuolo" data-source="post: 328935" data-attributes="member: 15764"><p>leggi qua</p><p><a href="http://maps.comune.arezzo.it/?q=indice_normativa_ru&normativa=_ru&nodo=712&id_variante=39" target="_blank">Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico - SIT del Comune di Arezzo</a></p><p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yts8wsjd2yRpolc0ZZgKJA__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-12-11&atto.codiceRedazionale=010R1330" target="_blank">Gazzetta Ufficiale</a></p><p>Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico </p><p></p><p> l. Il recupero dei sottotetti e' consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti</p><p>caratteristiche tecniche: </p><p> a) <strong>l'altezza media interna netta</strong>, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a <strong>2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza e' riducibile a 2,10 metri. </strong> Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. <strong>In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio</strong>, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. <strong>Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne e' consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta </strong> la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva;</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Luigi Criscuolo, post: 328935, member: 15764"] leggi qua [URL='http://maps.comune.arezzo.it/?q=indice_normativa_ru&normativa=_ru&nodo=712&id_variante=39']Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico - SIT del Comune di Arezzo[/URL] [URL='http://www.gazzettaufficiale.it/atto/regioni/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=yts8wsjd2yRpolc0ZZgKJA__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2010-12-11&atto.codiceRedazionale=010R1330']Gazzetta Ufficiale[/URL] Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico l. Il recupero dei sottotetti e' consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: a) [B]l'altezza media interna netta[/B], intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto piu' alto e quello piu' basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a [B]2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza e' riducibile a 2,10 metri. [/B] Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. [B]In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non puo' essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio[/B], riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. [B]Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne e' consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta [/B] la chiusura di tali spazi non e' prescrittiva; [/QUOTE]
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