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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 167436" data-attributes="member: 15253"><p>Gli accordi locali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini individuano le esigenze che possono giustificare la transitorietà del contratto.</p><p>Di là da quanto previsto da tali accordi, le parti possono fare riferimento a qualsiasi</p><p>esigenza specifica del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo</p><p>familiare, collegata a un evento <strong>certo a data prefissata</strong> (come prevede l'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/5/2006).</p><p>Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di ciò che ha giustificato la transitorietà con lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro un termine di xx giorni prima della scadenza del contratto.</p><p>In caso di mancato invio della lettera, oppure del <u>venire meno</u> delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. Quindi con canone libero e durata di quattro più quattro anni.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 167436, member: 15253"] Gli accordi locali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini individuano le esigenze che possono giustificare la transitorietà del contratto. Di là da quanto previsto da tali accordi, le parti possono fare riferimento a qualsiasi esigenza specifica del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata a un evento [B]certo a data prefissata[/B] (come prevede l'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/5/2006). Il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di ciò che ha giustificato la transitorietà con lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro un termine di xx giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera, oppure del [U]venire meno[/U] delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98. Quindi con canone libero e durata di quattro più quattro anni. [/QUOTE]
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