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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 215736" data-attributes="member: 15253"><p>Il CAF sbaglia.</p><p>Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere con il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della detrazione.</p><p>Quindi per esempio per lavori relativi al medesimo intervento eseguiti nel 2014 e nel 2015, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute entro il 31/12/2014 anche se al momento della presentazione della dichiarazione non ha ancora inviato la documentazione all’ENEA in quanto i lavori non sono conclusi.</p><p>Riferimenti di prassi: Circolare del 09/05/2013 n. 13 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa (risposta 2.1).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 215736, member: 15253"] Il CAF sbaglia. Per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all'ENEA della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve cadere con il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per godere della detrazione. Quindi per esempio per lavori relativi al medesimo intervento eseguiti nel 2014 e nel 2015, il contribuente potrà detrarre le spese sostenute entro il 31/12/2014 anche se al momento della presentazione della dichiarazione non ha ancora inviato la documentazione all’ENEA in quanto i lavori non sono conclusi. Riferimenti di prassi: Circolare del 09/05/2013 n. 13 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa (risposta 2.1). [/QUOTE]
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