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<blockquote data-quote="arciera" data-source="post: 194200" data-attributes="member: 38050"><p>eccolo! il passo successivo! ci siamo arrivati finalmente! Si era infatti detto che intanto si denunciava il misfatto e che c'era la possibilità di incontrare un nullatenente. Credo che a quel punto il tuo dovere finisca. Se fosse nullatenente a che pro andare in causa con avvocati? credo che per la cifra che è in gioco sia inutile andare in causa, anche perchè insieme ad altre denunce ci sta anche la tua. Ma non è compito nostro, questo sarà compito della magistratura verificare se è nullatenente.</p><p>C'è una bella sentenza del tribunale di Trento che è pari pari al tuo caso: La truffa è perseguibile a querela di parte. Ecco cosa succede in pratica:</p><p>(questa è la sentenza)</p><p>"FATTO E DIRITTO:</p><p><span style="color: #b30000">A seguito di querela sporta il (…) da M.S. e di citazione diretta da parte del PM, S.F.</span> veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto. Emerge dalla querela, dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che M.S., nel mese di (…), sul sito web denominato (…) si aggiudicava un’asta relativa alla vendita di un telefono cellulare (…), dall’utente avente nickname “(…)”, (mentre quello del querelante era “(…)”), posto in vendita ad Euro 390,00 comprensivo di spese di spedizione. I contatti con il venditore avvenivano tramite lo stesso sito web (…) e nonché tramite le utenze (…) fornite tramite posta elettronica dal venditore ...."</p><p>ed ecco le decisioni:</p><p>Trib. Trento, sent. del 05.05.2012,</p><p>......omissis ..."Non si ravvisano elemento che possano consentire il riconoscimento di circostanze attenuanti.</p><p>Valutati i parametri offerti dall’art. 133 c.p. e in particolare l’intensità del dolo e l’entità del danno, appare equa la pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa.</p><p>Il grave precedente a carico dell’imputato osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.</p><p>Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p.,</p><p>Dichiara S.F. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.</p><p>Così deciso in Trento il 27 aprile 2012."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="arciera, post: 194200, member: 38050"] eccolo! il passo successivo! ci siamo arrivati finalmente! Si era infatti detto che intanto si denunciava il misfatto e che c'era la possibilità di incontrare un nullatenente. Credo che a quel punto il tuo dovere finisca. Se fosse nullatenente a che pro andare in causa con avvocati? credo che per la cifra che è in gioco sia inutile andare in causa, anche perchè insieme ad altre denunce ci sta anche la tua. Ma non è compito nostro, questo sarà compito della magistratura verificare se è nullatenente. C'è una bella sentenza del tribunale di Trento che è pari pari al tuo caso: La truffa è perseguibile a querela di parte. Ecco cosa succede in pratica: (questa è la sentenza) "FATTO E DIRITTO: [COLOR=#b30000]A seguito di querela sporta il (…) da M.S. e di citazione diretta da parte del PM, S.F.[/COLOR] veniva tratto a giudizio davanti a questo Tribunale imputato come da epigrafe. Assunte le prove ammesse, in esito al giudizio, ritiene questo giudice provata la responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto. Emerge dalla querela, dalle indagini e dalla istruttoria dibattimentale che M.S., nel mese di (…), sul sito web denominato (…) si aggiudicava un’asta relativa alla vendita di un telefono cellulare (…), dall’utente avente nickname “(…)”, (mentre quello del querelante era “(…)”), posto in vendita ad Euro 390,00 comprensivo di spese di spedizione. I contatti con il venditore avvenivano tramite lo stesso sito web (…) e nonché tramite le utenze (…) fornite tramite posta elettronica dal venditore ...." ed ecco le decisioni: Trib. Trento, sent. del 05.05.2012, ......omissis ..."Non si ravvisano elemento che possano consentire il riconoscimento di circostanze attenuanti. Valutati i parametri offerti dall’art. 133 c.p. e in particolare l’intensità del dolo e l’entità del danno, appare equa la pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa. Il grave precedente a carico dell’imputato osta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Visti gli artt. 533 – 535 c.p.p., Dichiara S.F. colpevole del reato ascritto e lo condanna alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 600,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Trento il 27 aprile 2012." [/QUOTE]
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