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<blockquote data-quote="arciera" data-source="post: 180391" data-attributes="member: 38050"><p>Non capisco le forze dell'ordine. A me risulta che "Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di <em>Atti sessuali con minorenne</em> (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Querela" target="_blank">querela</a> della persona offesa (Art. 609-septies c.p.)" <span style="color: #ff4d4d"> e che però </span></p><p></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><strong>Art. 609-septies.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)"><strong>Querela di parte.</strong></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)"></span></p><p><span style="color: #000000">I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.</span></p><p><span style="color: #000000">Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.</span></p><p><span style="color: #000000">La querela proposta è irrevocabile.</span></p><p><span style="color: #b30000">Si procede tuttavia d'ufficio:</span></p><p><span style="color: #b30000">1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;</span></p><p></p><p>credo che le forze dell'ordine siano indietro con le leggi infatti l'articolo di legge prosegue così:</p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)">Numero così modificato dall'art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38.</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)">Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;». </span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)"></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)">E' tutt'ora illegale. Ma come, non lo sapete? è stata la sola trappola in cui è caduto Berlusconi!!</span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0)">p.s. leggi bene le parole in rosso. Devono procedere d'ufficio. Parla col commissario</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="arciera, post: 180391, member: 38050"] Non capisco le forze dell'ordine. A me risulta che "Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di [I]Atti sessuali con minorenne[/I] (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Querela']querela[/URL] della persona offesa (Art. 609-septies c.p.)" [COLOR=#ff4d4d] e che però [/COLOR] [COLOR=rgb(0, 0, 0)][B]Art. 609-septies.[/B] [B]Querela di parte.[/B] [/COLOR] [COLOR=#000000]I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa. Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.[/COLOR] [COLOR=#b30000]Si procede tuttavia d'ufficio: 1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;[/COLOR] credo che le forze dell'ordine siano indietro con le leggi infatti l'articolo di legge prosegue così: [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Numero così modificato dall'art. 7, L. 6 febbraio 2006, n. 38. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;». E' tutt'ora illegale. Ma come, non lo sapete? è stata la sola trappola in cui è caduto Berlusconi!! p.s. leggi bene le parole in rosso. Devono procedere d'ufficio. Parla col commissario[/COLOR] [/QUOTE]
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