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Testo
<blockquote data-quote="GIANLUCA69" data-source="post: 390973" data-attributes="member: 38325"><p><em>ad colarandum</em>..ricordarsi che la responsabilità penale per qualunque reato, quindi, anche per le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 44 tue, ai sensi dell'art. 40, c.p. (ed ancor più dell'art. 27, Cost.) è personale e, pertanto, nel caso discusso, non ricade mai sul proprietario che non abbia concorso alla sua esecuzione..riguardo, invece, alla natura permanente dell'abuso edilizio, il rischio di un'azione repressiva da parte dell'autorità di vigilanza (e di un'ordinanza di demolizione, questa si, notificata all'attuale proprietario o al futuro acquirente), il più delle volte proviene, non tanto dall'iniziativa autonoma dell'ufficio tecnico comunale, quanto, piuttosto, a seguito di segnalazione da parte del vicino litigioso..altro problema da non sottovalutare, in termini questa volta di responsabilità civile verso futuro acquirente, è la informativa (documentata, magari mediante scrittura privata collegata al rogito) data dal venditore circa il fatto che l'immobile compravenduto sia gravato da irregolarità edilizie (sanabili/non sanabili), e che, quindi, l'acquirente ne fosse a conoscenza al momento della stipula del definitivo e, non ultimo, anche -che fosse a conoscenza- della circostanza che fintantoché la irregolarità non verrà sanata (ove possibile) l'immobile non potrà essere oggetto di interventi edilizi eseguibili in conformità alle norme edilizie urbanistiche di riferimento.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GIANLUCA69, post: 390973, member: 38325"] [I]ad colarandum[/I]..ricordarsi che la responsabilità penale per qualunque reato, quindi, anche per le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 44 tue, ai sensi dell'art. 40, c.p. (ed ancor più dell'art. 27, Cost.) è personale e, pertanto, nel caso discusso, non ricade mai sul proprietario che non abbia concorso alla sua esecuzione..riguardo, invece, alla natura permanente dell'abuso edilizio, il rischio di un'azione repressiva da parte dell'autorità di vigilanza (e di un'ordinanza di demolizione, questa si, notificata all'attuale proprietario o al futuro acquirente), il più delle volte proviene, non tanto dall'iniziativa autonoma dell'ufficio tecnico comunale, quanto, piuttosto, a seguito di segnalazione da parte del vicino litigioso..altro problema da non sottovalutare, in termini questa volta di responsabilità civile verso futuro acquirente, è la informativa (documentata, magari mediante scrittura privata collegata al rogito) data dal venditore circa il fatto che l'immobile compravenduto sia gravato da irregolarità edilizie (sanabili/non sanabili), e che, quindi, l'acquirente ne fosse a conoscenza al momento della stipula del definitivo e, non ultimo, anche -che fosse a conoscenza- della circostanza che fintantoché la irregolarità non verrà sanata (ove possibile) l'immobile non potrà essere oggetto di interventi edilizi eseguibili in conformità alle norme edilizie urbanistiche di riferimento. [/QUOTE]
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