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<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 188531" data-attributes="member: 4594"><p>aggiungo: purtroppo le cifre in campo frustano i diritti dell'usufruttuaria cui non converrà avvalersi di un legale per il costo dell'onorario non proporzionato all'interesse legittimo (l'art. 91 -92 cpc in fatto vengono sistematicamente disattesi: quando va bene le spese legali vengono riconosciute solo parzialmente )</p><p> </p><p><strong>c.p.c: Art. 91.</strong></p><p><strong>(Condanna alle spese)</strong></p><p>Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92.</p><p>....omissis</p><p><strong>c.p.c: Art. 92</strong></p><p><strong>(Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)</strong></p><p>Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,<strong> può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o</strong> superflue<strong>;</strong> e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte.</p><p>Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.</p><p>Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 188531, member: 4594"] aggiungo: purtroppo le cifre in campo frustano i diritti dell'usufruttuaria cui non converrà avvalersi di un legale per il costo dell'onorario non proporzionato all'interesse legittimo (l'art. 91 -92 cpc in fatto vengono sistematicamente disattesi: quando va bene le spese legali vengono riconosciute solo parzialmente ) [B]c.p.c: Art. 91. (Condanna alle spese)[/B] Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92. ....omissis [B]c.p.c: Art. 92 (Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese)[/B] Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all’articolo precedente,[B] può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o[/B] superflue[B];[/B] e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all’articolo 88, essa ha causato all’altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione , il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. [/QUOTE]
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