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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 17183" data-attributes="member: 7232"><p>Ho trovato :</p><p>Come già detto, il contribuente ha l’obbligo di stabilire la propria dimora nella casa acquistata con il mutuo; tuttavia, a tale regola fanno eccezione i casi in cui egli debba trasferirsi per motivi di lavoro, o per ricovero permanente, ma solo a condizione che non lochi la casa in questione.</p><p></p><p>Nel caso in cui il contribuente non rispetti tale obbligo, le conseguenze sono diverse:</p><p></p><p>- per i mutui stipulati prima del 1993, spetta la detrazione per i mutui contratti per l’acquisto degli altri fabbricati, ma solo fino al limite massimo di € 2.065,83;</p><p></p><p>- per i mutui stipulati dal 1993, si perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale.</p><p></p><p>Se invece il contribuente ripristina l’utilizzo ad abitazione principale potrà, a decorrere da tale momento, continuare a godere del diritto alla detrazione per gli interessi pagati successivamente.</p><p>da :<a href="http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=mutui.htm" target="_blank">http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=mutui.htm</a></p><p></p><p>Suggerirei di trovare conferma.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 17183, member: 7232"] Ho trovato : Come già detto, il contribuente ha l’obbligo di stabilire la propria dimora nella casa acquistata con il mutuo; tuttavia, a tale regola fanno eccezione i casi in cui egli debba trasferirsi per motivi di lavoro, o per ricovero permanente, ma solo a condizione che non lochi la casa in questione. Nel caso in cui il contribuente non rispetti tale obbligo, le conseguenze sono diverse: - per i mutui stipulati prima del 1993, spetta la detrazione per i mutui contratti per l’acquisto degli altri fabbricati, ma solo fino al limite massimo di € 2.065,83; - per i mutui stipulati dal 1993, si perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno successivo a quello in cui l’immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale. Se invece il contribuente ripristina l’utilizzo ad abitazione principale potrà, a decorrere da tale momento, continuare a godere del diritto alla detrazione per gli interessi pagati successivamente. da :[url]http://www.commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=mutui.htm[/url] Suggerirei di trovare conferma. [/QUOTE]
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