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Una falla nella modulistica CILAS esclude gli edifici plurifamiliari non condominiali
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<blockquote data-quote="Manuel.baldan" data-source="post: 444129" data-attributes="member: 58799"><p>Cercando in rete chiarimenti in merito mi sono imbattuto su questo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate:</p><p></p><p><strong>Unico proprietario di un intero edificio:</strong> Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle unità immobiliari. Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E). In altri termini, la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, PERO PATRIMONIO EDILIZIO paragrafo 2.6).</p><p></p><p>con questo sono ancora piu' confuso di prima - dunque la tipologia B.1 e' comunque corretta nel mio caso oppure a questo punto B.3 sarebbe stata piu' idonea? <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/frowning2.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":triste:" title="Triste :triste:" data-shortname=":triste:" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manuel.baldan, post: 444129, member: 58799"] Cercando in rete chiarimenti in merito mi sono imbattuto su questo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate: [B]Unico proprietario di un intero edificio:[/B] Ai fini della detrazione, i chiarimenti forniti per i condomini valgono anche quando un intero edificio, composto da due o più unità immobiliari distintamente accatastate, è posseduto da un unico proprietario o da più comproprietari e siano in esso rinvenibili parti comuni alle unità immobiliari. Ciò in quanto per parti comuni devono intendersi quelle riferibili a più unità immobiliari funzionalmente autonome, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari (Risoluzione 12.07.2007 n. 167/E). In altri termini, la locuzione "parti comuni di edificio residenziale" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, dunque, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori (Circolare 11.05.1998 n. 121, PERO PATRIMONIO EDILIZIO paragrafo 2.6). con questo sono ancora piu' confuso di prima - dunque la tipologia B.1 e' comunque corretta nel mio caso oppure a questo punto B.3 sarebbe stata piu' idonea? :triste: [/QUOTE]
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