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Un'interessante, e buona per i locatori, sentenza della Corte Costituzionale
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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 233400"><p>Questo lo afferma lei.</p><p></p><p>Forse lei non s'è preso l'onere di leggere il dispositivo di sentenza n.50/2014</p><p>Il giudice Costituzionale dice ben altro:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"in via preliminare deve rilevarsi che l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, omettendo completamente di indicare l’oggetto del procedimento e i termini della domanda proposta al giudice rimettente, risulta carente nella descrizione della fattispecie</em></span>..<span style="color: #0000ff"><em>rendendo, dunque, <strong>manifestamente inammissibile la questione</strong> medesima</em></span>"</p><p>E ancora:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"La questione proposta dagli altri giudici rimettenti è,<strong> invece, fondata</strong>, in particolare riferimento <strong>al parametro di cui all’art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega</strong>".</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Sentenziando quindi che:</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><em>"Le disposizioni denunciate devono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente <strong>illegittime</strong> <strong>per <u>contrasto con l’art. 76</u> della Costituzione</strong>, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati..."</em></span></p><p>Lei può pensarla come vuole, ma se intende discutere di quanto sancito da una sentenza, almeno non ne alteri il <strong>decisum </strong>con le sue opinioni personali:</p><p><span style="color: #0000ff"><em>"l’introduzione di <strong>soluzioni sostanzialmente innovative</strong> rispetto al sistema legislativo previgente <strong>può ritenersi ammissibile</strong> soltanto nel caso in cui siano <strong>stabiliti princípi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità</strong> del legislatore delegato"</em></span></p><p>Il che è tutt'altro da quanto da lei su indicato; il Governo se vorrà potrà ben normare; importante è farlo nel rispetto delle regole costituzionali.</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 233400"] Questo lo afferma lei. Forse lei non s'è preso l'onere di leggere il dispositivo di sentenza n.50/2014 Il giudice Costituzionale dice ben altro: [COLOR=#0000ff][I]"in via preliminare deve rilevarsi che l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, omettendo completamente di indicare l’oggetto del procedimento e i termini della domanda proposta al giudice rimettente, risulta carente nella descrizione della fattispecie[/I][/COLOR]..[COLOR=#0000ff][I]rendendo, dunque, [B]manifestamente inammissibile la questione[/B] medesima[/I][/COLOR]" E ancora: [COLOR=#0000ff][I]"La questione proposta dagli altri giudici rimettenti è,[B] invece, fondata[/B], in particolare riferimento [B]al parametro di cui all’art. 76 Cost., sotto il profilo del difetto di delega[/B]".[/I] [COLOR=#000000]Sentenziando quindi che:[/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000ff][I]"Le disposizioni denunciate devono, pertanto, essere dichiarate costituzionalmente [B]illegittime[/B] [B]per [U]contrasto con l’art. 76[/U] della Costituzione[/B], restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati..."[/I][/COLOR] Lei può pensarla come vuole, ma se intende discutere di quanto sancito da una sentenza, almeno non ne alteri il [B]decisum [/B]con le sue opinioni personali: [COLOR=#0000ff][I]"l’introduzione di [B]soluzioni sostanzialmente innovative[/B] rispetto al sistema legislativo previgente [B]può ritenersi ammissibile[/B] soltanto nel caso in cui siano [B]stabiliti princípi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità[/B] del legislatore delegato"[/I][/COLOR] Il che è tutt'altro da quanto da lei su indicato; il Governo se vorrà potrà ben normare; importante è farlo nel rispetto delle regole costituzionali. Saluti. [/QUOTE]
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