Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Unione di due appartamenti
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 35038" data-attributes="member: 7232"><p>Credo ci siano speranze :</p><p>Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile</p><p>Si può fruire dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi</p><p>previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari</p><p>di una parte.</p><p>Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:</p><p>- quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell’immobile;</p><p>- quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione.</p><p>Acquisto di abitazione contigua</p><p>L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche:</p><p>• quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa,</p><p>purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso;</p><p>• quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio</p><p>quando si acquista una stanza contigua).</p><p>Vedi pagina 18 di :</p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 35038, member: 7232"] Credo ci siano speranze : Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile Si può fruire dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari di una parte. Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi: - quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell’immobile; - quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione. Acquisto di abitazione contigua L’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, spetta anche: • quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un’unica unità abitativa, purché l’abitazione conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche non di lusso; • quando si acquista un immobile contiguo ad un’altra casa di abitazione già acquistata (ad esempio quando si acquista una stanza contigua). Vedi pagina 18 di : [url]http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8[/url] :daccordo: [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Proprietari di Immobili
Compravendita Immobiliare
Unione di due appartamenti
Alto