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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 67018" data-attributes="member: 7232"><p>Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.). </p><p>Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto. </p><p><a href="http://www.studiolegale-online.net/contratti_04.php" target="_blank">Cessione del contratto</a></p><p></p><p>Codice 110T, € 67,00 da versarsi col Mod. F23.</p><p>Il cessionario ed il subentrante trovano l’ accordo per sopportare l’ onere fiscale.</p><p>Ricordarsi di fare la denuncia di cessione di fabbricato.</p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 67018, member: 7232"] Si può avere la cessione di un contratto quando una parte (il cedente) di un contratto originario - purché a prestazioni corrispettive, da ambo le parti non ancora eseguito - stipula con un terzo (il cessionario) un nuovo contratto (di cessione), con il quale cedente e cessionario si accordano per trasferire al cessionario il contratto originario o meglio tutti i rapporti attivi e passivi, derivanti da esso. La regola generale vuole che il contraente ceduto esprima il suo consenso, anche in via preventiva (art.1407 c.c.). Il contraente cedente è liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto, salvo che questo non abbia espresso volontà contraria (art. 1408 c.c.). Se una delle prestazioni è già stata eseguita si potrà invece ricorrere alla cessione del solo credito, con le forme previste per questo istituto. [url=http://www.studiolegale-online.net/contratti_04.php]Cessione del contratto[/url] Codice 110T, € 67,00 da versarsi col Mod. F23. Il cessionario ed il subentrante trovano l’ accordo per sopportare l’ onere fiscale. Ricordarsi di fare la denuncia di cessione di fabbricato. :daccordo: [/QUOTE]
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