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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Uso esclusivo di una terrazza e sopraelevazione
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Testo
<blockquote data-quote="Alessia Buschi" data-source="post: 36626" data-attributes="member: 12191"><p>Ciao,</p><p>Intanto Il lastrico solare è la struttura più alta che copre tutto l'edificio, mentre la terrazza a livello ne copre solo una parte. </p><p>Per terrazza a livello si intende quella superficie scoperta posta alla sommità di alcuni vani e/o sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce strutturalmente e funzionalmente una parte integrante, di modo che essa deve ritenersi destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e ulteriore comodità all’appartamento cui è contigua, costituendo una proiezione all’aperto. La funzione della terrazza prevale su quella di copertura dell’appartamento sottostante e, se dal titolo non risulta il contrario, la terrazza deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante.</p><p>Il proprietario esclusivo del lastrico solare può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Sono previsti i seguenti limiti: </p><p>— la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono; </p><p>— deve in ogni caso essere rispettato il decoro architettonico dell’edificio, ed i condòmini possono opporsi alla sopraelevazione quando esso sia pregiudicato; </p><p>— la sopraelevazione non può diminuire l’aria e la luce dei piani sottostanti, ed anche in questo caso i condòmini che abbiano a soffrire un pregiudizio possono opporsi all’opera. </p><p>Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condòmini una indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova costruzione, diviso il numero di piani, compreso quello da costruire, detraendo l'importo della quota a lei spettante, come da art. 1127 cc.</p><p>Comunque visto che ai parlato che tua zia paga di più e non credo ci sia condominio le spese di manutenzione vanno così ripartite:</p><p>1/3 a carico del proprietario della terrazza/lastrico e 2/3 a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura, art. 1126 cc.</p><p>Se l'appartamento di tua zia si trova sotto la terrazza, dovrà contribuire anche lei al pagamento dei 2/3, se invece la terrazza si trova sullo stesso piano dell'appartamento, dovrà pagare solo 1/3 della spesa.</p><p></p><p>Spero di esserti stata utile.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Alessia Buschi, post: 36626, member: 12191"] Ciao, Intanto Il lastrico solare è la struttura più alta che copre tutto l'edificio, mentre la terrazza a livello ne copre solo una parte. Per terrazza a livello si intende quella superficie scoperta posta alla sommità di alcuni vani e/o sullo stesso piano di altri, dei quali costituisce strutturalmente e funzionalmente una parte integrante, di modo che essa deve ritenersi destinata non solo e non tanto a coprire una parte del fabbricato, ma soprattutto a dare possibilità di espansione e ulteriore comodità all’appartamento cui è contigua, costituendo una proiezione all’aperto. La funzione della terrazza prevale su quella di copertura dell’appartamento sottostante e, se dal titolo non risulta il contrario, la terrazza deve ritenersi appartenente al proprietario del contiguo alloggio di cui strutturalmente e funzionalmente è parte integrante. Il proprietario esclusivo del lastrico solare può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. Sono previsti i seguenti limiti: — la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono; — deve in ogni caso essere rispettato il decoro architettonico dell’edificio, ed i condòmini possono opporsi alla sopraelevazione quando esso sia pregiudicato; — la sopraelevazione non può diminuire l’aria e la luce dei piani sottostanti, ed anche in questo caso i condòmini che abbiano a soffrire un pregiudizio possono opporsi all’opera. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condòmini una indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova costruzione, diviso il numero di piani, compreso quello da costruire, detraendo l'importo della quota a lei spettante, come da art. 1127 cc. Comunque visto che ai parlato che tua zia paga di più e non credo ci sia condominio le spese di manutenzione vanno così ripartite: 1/3 a carico del proprietario della terrazza/lastrico e 2/3 a carico dei proprietari dei piani o porzioni di piano sottostanti, ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura, art. 1126 cc. Se l'appartamento di tua zia si trova sotto la terrazza, dovrà contribuire anche lei al pagamento dei 2/3, se invece la terrazza si trova sullo stesso piano dell'appartamento, dovrà pagare solo 1/3 della spesa. Spero di esserti stata utile. [/QUOTE]
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