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Mediazione e Conciliazione Civile
Usucapione : mediazione o procedimento ordinario ?
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<blockquote data-quote="EUGEN" data-source="post: 71055" data-attributes="member: 31365"><p>Vorrei sottoporvi un breve quesito avente per oggetto un caso di trascrizione del verbale di mediazione nell’ ipotesi di usucapione. Una indicazione in merito mi sarebbe molto utile per chiarire questo caso piuttosto singolare</p><p></p><p>Premessa:</p><p></p><p>1) la Sig.ra Mirella ha il possesso da più di 40 anni di un fabbricato acquistato dal Sign Franchino tramite</p><p> regolare atto di acquisto (del 1971) trascritto nei pubblici registri; </p><p>2) oggi la Sigra Mirella vuole vendere questo fabbricato ma scopre una discordanza nell’ individuazione del</p><p> fabbricato. Infatti sull’ atto notarile originale di provenienza del bene (del 1948) viene individuato con</p><p> il mapp 615 sub 8 mentre sulla mappa allegata allo stesso, il fabbricato viene individuato come mapp </p><p> 2224 (in mappa il 615 sub 8 non compare). L’errore è da attribuirsi probabilmente ad una svista in fase</p><p> di redazione dell’ atto. Nell' atto con il quale la Sigra Mirella ha acquistato il bene (1971) la questione è</p><p> stata risolta chiamando il bene mapp 615 sub 8 ma facendo espressamente riferimento alla mappa del </p><p> 1948 per la sua individuazione; </p><p>3) la cosa strana è che nel 1965, il Sign Ludovico acquista alcuni fabbricati adiacenti ed in questo atto di</p><p> compravendita (solo ed esclusivamente in questo) si dice che il mapp 2224 è una parte comune tra </p><p> una serie di proprietari tra cui è compreso anche il Sign Franchino che nel 1971 venderà alla Sigra </p><p> Mirella il fabbricato; </p><p></p><p>Quesito:</p><p></p><p>A) oggi per risolvere la questione ci è stata prospettata come soluzione l’ acquisto delle quote rimanenti</p><p> del mapp 2224 dagli altri presunti proprietari (sulla base di quanto riportato nell’ atto del 1965 dove lo </p><p> si ritiene una parte in comune). Si tratta però di una via ritenuta troppo onerosa in termini economici. </p><p>B) la soluzione alternativa sarebbe fare l’ usucapione. Secondo voi, per usucapire il bene, è obbligatorio</p><p> procedere tramite mediazione obbligatoria? In forza del D. Lgs. n° 28/10 sembrerebbe di si, però da</p><p> quanto mi è parso di capire, l’ orientamento giurisprudenziale non è univoco e pare che ci sia un </p><p> problema di trascrizione nei pubblici registri del verbale di mediazione a causa della sua natura </p><p> negoziale privo di effetti modificativi, estintivi o costitutivi. Volendo comunque procedere tramite </p><p> mediazione, il problema della trascrizione del verbale è sanabile tramite l’ autenticazione delle firme </p><p> delle parti fatta tramite il notaio? </p><p>C) Detto in poche parole, meglio tentare la strada della mediazione oppure è meglio procedere subito</p><p> tramite un procedimento ordinario presso il tribunale? </p><p>Grazie</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="EUGEN, post: 71055, member: 31365"] Vorrei sottoporvi un breve quesito avente per oggetto un caso di trascrizione del verbale di mediazione nell’ ipotesi di usucapione. Una indicazione in merito mi sarebbe molto utile per chiarire questo caso piuttosto singolare Premessa: 1) la Sig.ra Mirella ha il possesso da più di 40 anni di un fabbricato acquistato dal Sign Franchino tramite regolare atto di acquisto (del 1971) trascritto nei pubblici registri; 2) oggi la Sigra Mirella vuole vendere questo fabbricato ma scopre una discordanza nell’ individuazione del fabbricato. Infatti sull’ atto notarile originale di provenienza del bene (del 1948) viene individuato con il mapp 615 sub 8 mentre sulla mappa allegata allo stesso, il fabbricato viene individuato come mapp 2224 (in mappa il 615 sub 8 non compare). L’errore è da attribuirsi probabilmente ad una svista in fase di redazione dell’ atto. Nell' atto con il quale la Sigra Mirella ha acquistato il bene (1971) la questione è stata risolta chiamando il bene mapp 615 sub 8 ma facendo espressamente riferimento alla mappa del 1948 per la sua individuazione; 3) la cosa strana è che nel 1965, il Sign Ludovico acquista alcuni fabbricati adiacenti ed in questo atto di compravendita (solo ed esclusivamente in questo) si dice che il mapp 2224 è una parte comune tra una serie di proprietari tra cui è compreso anche il Sign Franchino che nel 1971 venderà alla Sigra Mirella il fabbricato; Quesito: A) oggi per risolvere la questione ci è stata prospettata come soluzione l’ acquisto delle quote rimanenti del mapp 2224 dagli altri presunti proprietari (sulla base di quanto riportato nell’ atto del 1965 dove lo si ritiene una parte in comune). Si tratta però di una via ritenuta troppo onerosa in termini economici. B) la soluzione alternativa sarebbe fare l’ usucapione. Secondo voi, per usucapire il bene, è obbligatorio procedere tramite mediazione obbligatoria? In forza del D. Lgs. n° 28/10 sembrerebbe di si, però da quanto mi è parso di capire, l’ orientamento giurisprudenziale non è univoco e pare che ci sia un problema di trascrizione nei pubblici registri del verbale di mediazione a causa della sua natura negoziale privo di effetti modificativi, estintivi o costitutivi. Volendo comunque procedere tramite mediazione, il problema della trascrizione del verbale è sanabile tramite l’ autenticazione delle firme delle parti fatta tramite il notaio? C) Detto in poche parole, meglio tentare la strada della mediazione oppure è meglio procedere subito tramite un procedimento ordinario presso il tribunale? Grazie [/QUOTE]
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