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Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Usufrutto: aggiornamento e proposta
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<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 234405"><p>Caro [USER=39257]@quiproquo[/USER] mi vergogno di tal professionisti; ma come mai si potrà asserire:</p><p></p><p>E questi sarebbero i tutori della legalità!?</p><p></p><p>1) Non la invito ad iniziare una lunga (ed incerta) battaglia con Agenzia delle Entrate e le altre P.A. pretendendo l'applicazione di quanto indicato dal CC, che ritiene pienamente valida e legale la<strong> scrittura privata non autenticata</strong>; il sottoscritto sta operando in tal senso e intende percorrere tutti i gradi di giudizio.</p><p>2) A voler esser più rigorosie rispettando anche il dettato in materia di trascrizione obbligatoria (la mancanza della quale peraltro non è sanzionata e saranno solo cavolacci propri se nessuno volesse concederci un mutuo e/o non acquistare il bene), a dispetto di quanto "baronescamente" dettole dal notaio che pretende solo l'atto pubblico, ai fini civilistici:</p><p>- scrittura privata di rinunzia usufrutto (art. 1350 n.5)</p><p>- autentica della scrittura privata da parte del notaio (che costerà meno dell'atto pubblico)</p><p>- trascrizione della scrittura privata in conservatoria (art. 2657 Cc: <span style="color: #0000ff"><em>"La trascrizione non si può eseguire se non in forza d<span style="color: #0000ff">i sentenza, di atto pubblico o di <strong>scrittura privata </strong>con sottoscrizione <strong>autenticata</strong> o accertata giudizialmente"</span></em></span>)</p><p>ai fini fiscali:</p><p>- proporre interpello formale ad Agenzia delle Entrate avanzando la non tassabilità in materia di donazione e ciò in considerazione di quanto svolto da Cassazione 482/2013 in tema di riunione tra usufrutto e nuda proprietà: <span style="color: #0000ff"><em>"La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà <strong>ne costituisce effetto ex lege</strong>, <strong>non può essere considerata come una donazione</strong>, né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c.</em></span>"</p><p>Infatti, la precedente Risoluzione del n. 25 del 2006 (che le allego e con cui si ribadisce l'imponibilità fiscale quale donazione, nel ribadire la sussistenza dell'imposizione fiscale, ha come presupposto un assunto giurisprudenziale ormai superato ossia <span style="color: #0000ff"><em>Cassazione n.24512 del 2005: "il venire meno dell'imposta di consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario, ha comportato l'assenza di imposizione dove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine) ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioe' da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprieta' dall'usufrutto. D'altronde non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione di usufrutto di cui all'art. 980 del codice civile<strong> e</strong> <strong>non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto</strong>"</em></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 234405"] Caro [USER=39257]@quiproquo[/USER] mi vergogno di tal professionisti; ma come mai si potrà asserire: E questi sarebbero i tutori della legalità!? 1) Non la invito ad iniziare una lunga (ed incerta) battaglia con Agenzia delle Entrate e le altre P.A. pretendendo l'applicazione di quanto indicato dal CC, che ritiene pienamente valida e legale la[B] scrittura privata non autenticata[/B]; il sottoscritto sta operando in tal senso e intende percorrere tutti i gradi di giudizio. 2) A voler esser più rigorosie rispettando anche il dettato in materia di trascrizione obbligatoria (la mancanza della quale peraltro non è sanzionata e saranno solo cavolacci propri se nessuno volesse concederci un mutuo e/o non acquistare il bene), a dispetto di quanto "baronescamente" dettole dal notaio che pretende solo l'atto pubblico, ai fini civilistici: - scrittura privata di rinunzia usufrutto (art. 1350 n.5) - autentica della scrittura privata da parte del notaio (che costerà meno dell'atto pubblico) - trascrizione della scrittura privata in conservatoria (art. 2657 Cc: [COLOR=#0000ff][I]"La trascrizione non si può eseguire se non in forza d[COLOR=#0000ff]i sentenza, di atto pubblico o di [B]scrittura privata [/B]con sottoscrizione [B]autenticata[/B] o accertata giudizialmente"[/COLOR][/I][/COLOR]) ai fini fiscali: - proporre interpello formale ad Agenzia delle Entrate avanzando la non tassabilità in materia di donazione e ciò in considerazione di quanto svolto da Cassazione 482/2013 in tema di riunione tra usufrutto e nuda proprietà: [COLOR=#0000ff][I]"La rinuncia all'usufrutto, quale negozio unilaterale meramente abdicativo, ha come causa la dismissione del diritto e, poiché il consolidamento con la nuda proprietà [B]ne costituisce effetto ex lege[/B], [B]non può essere considerata come una donazione[/B], né necessita della forma prescritta dall'art. 782 c.c.[/I][/COLOR]" Infatti, la precedente Risoluzione del n. 25 del 2006 (che le allego e con cui si ribadisce l'imponibilità fiscale quale donazione, nel ribadire la sussistenza dell'imposizione fiscale, ha come presupposto un assunto giurisprudenziale ormai superato ossia [COLOR=#0000ff][I]Cassazione n.24512 del 2005: "il venire meno dell'imposta di consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario, ha comportato l'assenza di imposizione dove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine) ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioe' da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprieta' dall'usufrutto. D'altronde non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione di usufrutto di cui all'art. 980 del codice civile[B] e[/B] [B]non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto[/B]"[/I][/COLOR] [/QUOTE]
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