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Testo
<blockquote data-quote="Ollj" data-source="post: 234603"><p>Questo passaggio, mi scusi, non lo avevo colto!</p><p>I notai le rifiutano l'autentica di firma su una scrittura privata con cui si rinunzia, ex lege, al diritto di usufrutto? </p><p>Se così ci si rivolga direttamente al Consiglio Notarile di competenza; il Pubblico Ufficiale deve solo autenticare una firma, nè con ciò si assumerà responsabilità alcuna circa il contenuto della stessa e/o i suoi effetti giuridici. Il fatto poi della tassa sulla donazione (eventuale) non rileva: infatti non spetta al notaio versare alcunchè (dato che alcuna atto pubblico è stato predisposto) e sarà solo responsabilità di quiproquo decidere se aderire o meno a tal indirizzo (o seguire Cassazione che lo esonera dal pagamento)</p><p>A mio avviso in caso di rifiuto <strong>non motivato </strong>del notaio si configurerà un reato penale. Infatti il notaio ai sensi dell'<strong>art.28 legge notarile</strong>, nell’esecuzione della prestazione relativa all’autenticazione della sottoscrizione delle scritture private ha l’obbligo inderogabile di <strong>controllo di legalità e liceità della scrittura</strong> stessa; ora è indubbio che la scrittura privata in oggetto, proprio perchè conforme ai dettati del Codice Civile, non solo debba considerarsi legale ma addirittura lecita e produttiva di effetti; nè lo stesso potrà eccepire quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo, in tema di deposito delle somme dovute a titolo di tasse e ciò proprio sul presupposto legale ribadito nella massima di Cassazione già rammentata (donazione alcuna vi è).</p><p>Ergo in caso di persistente rifiuto immotivato,ex art.328 C.p.: <span style="color: #0000ff"><em>Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che <strong>entro trenta giorni dalla richesta</strong> di chi vi abbia interese <strong>non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo</strong>, e`punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</em></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Il consiglio Notarile interverrà; non lo facesse P.S e/o Carabinieri</span></span></p><p></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000"></span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">C'è una grossa differenza: il sottoscritto mai trascriverà l'atto, salvo non ne avesse bisogno in futuro (mio padre poi è anche mancato nel 2005, per cui il problema forse nemmeno si porrà più = tutela dei terzi), la figlia di quiproquo mi sembrava intendesse operare con mutuo e/o poter rivendere l'immobile a terzi in tempi non lontani (come il sottoscritto). Ecco perchè consigliavo almeno l'autentica della firma.</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"><span style="color: #000000">Non fosse così, allora si proceda come fece il sottoscritto, ma tenendo presente che si dovrà lottare non poco con i vari uffici per ottenere il tutto.</span></span></p><p><span style="color: #0000ff"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ollj, post: 234603"] Questo passaggio, mi scusi, non lo avevo colto! I notai le rifiutano l'autentica di firma su una scrittura privata con cui si rinunzia, ex lege, al diritto di usufrutto? Se così ci si rivolga direttamente al Consiglio Notarile di competenza; il Pubblico Ufficiale deve solo autenticare una firma, nè con ciò si assumerà responsabilità alcuna circa il contenuto della stessa e/o i suoi effetti giuridici. Il fatto poi della tassa sulla donazione (eventuale) non rileva: infatti non spetta al notaio versare alcunchè (dato che alcuna atto pubblico è stato predisposto) e sarà solo responsabilità di quiproquo decidere se aderire o meno a tal indirizzo (o seguire Cassazione che lo esonera dal pagamento) A mio avviso in caso di rifiuto [B]non motivato [/B]del notaio si configurerà un reato penale. Infatti il notaio ai sensi dell'[B]art.28 legge notarile[/B], nell’esecuzione della prestazione relativa all’autenticazione della sottoscrizione delle scritture private ha l’obbligo inderogabile di [B]controllo di legalità e liceità della scrittura[/B] stessa; ora è indubbio che la scrittura privata in oggetto, proprio perchè conforme ai dettati del Codice Civile, non solo debba considerarsi legale ma addirittura lecita e produttiva di effetti; nè lo stesso potrà eccepire quanto previsto all'ultimo comma dello stesso articolo, in tema di deposito delle somme dovute a titolo di tasse e ciò proprio sul presupposto legale ribadito nella massima di Cassazione già rammentata (donazione alcuna vi è). Ergo in caso di persistente rifiuto immotivato,ex art.328 C.p.: [COLOR=#0000ff][I]Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che [B]entro trenta giorni dalla richesta[/B] di chi vi abbia interese [B]non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo[/B], e`punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.[/I] [COLOR=#000000]Il consiglio Notarile interverrà; non lo facesse P.S e/o Carabinieri[/COLOR][/COLOR] [COLOR=#0000ff][COLOR=#000000] C'è una grossa differenza: il sottoscritto mai trascriverà l'atto, salvo non ne avesse bisogno in futuro (mio padre poi è anche mancato nel 2005, per cui il problema forse nemmeno si porrà più = tutela dei terzi), la figlia di quiproquo mi sembrava intendesse operare con mutuo e/o poter rivendere l'immobile a terzi in tempi non lontani (come il sottoscritto). Ecco perchè consigliavo almeno l'autentica della firma. Non fosse così, allora si proceda come fece il sottoscritto, ma tenendo presente che si dovrà lottare non poco con i vari uffici per ottenere il tutto.[/COLOR] [I][/I][/COLOR] [/QUOTE]
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