Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Nuova Discussione
Annunci
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Area Legale
Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Usufruttuario e detrazione fiscale su box pertinenziale
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="User_29045" data-source="post: 164114"><p>Delirando nella mia casella GMAIL ho trovato questo che parla della DETRAIBILITA' DEL SECONDO BOX PERTINENZIALE:</p><p></p><p><a href="http://www.condominioweb.com/forum/f17/detraibilit%E0-36%25-costo-costruzione-box-pertinenziale-23484/" target="_blank">http://www.condominioweb.com/forum/f17/detraibilit%E0-36%25-costo-costruzione-box-pertinenziale-23484/</a></p><p></p><p>Di conseguenza, vale anche per il K-esimo BOX pertinenziale, con K grande a piacere <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" /></p><p></p><p>Altro materiale io possiedo.</p><p></p><p>Tenerovvi aggiornati in serata.</p><p></p><p>Augh![DOUBLEPOST=1385037301,1385037011][/DOUBLEPOST]Da OVERLEX ( <a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933" target="_blank">www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933</a> ) E' sufficiente che il posto auto sia <em>di fatto</em> a servizio dell'immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio. <strong>Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell'agevolazione (Circolare n. 95 del 12 maggio 2000 del Ministero delle Finanze, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)</strong>.</p><p></p><p>Ergo: Possono essere messi a pertinenza più box, fruendo della detrazione del 36%</p><p></p><p>.... che ora è diventata 50%!!![DOUBLEPOST=1385037515][/DOUBLEPOST]<em>"Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell’agevolazione<a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn15" target="_blank">(15)</a>: si richiede solamente che ciascuna sia pertinenza di un immobile (anche lo stesso) appartenente alla categoria catastale A (esclusi gli A/10 non aventi natura abitativa)<a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn16" target="_blank">(16)</a>. Una importante precisazione è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E (fonte: <a href="http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/Ris38E_2008.pdf" target="_blank">http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/Ris38E_2008.pdf</a> ): in linea generale, precisa l’intervento, è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di <a href="http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=28" target="_blank">contratto preliminare</a>, purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile<a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn17" target="_blank">(17)</a>. Confermato invece<a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn18" target="_blank">(18)</a> il diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box anche quando il medesimo venga acquistato contemporaneamente all’abitazione con unico atto notarile<a href="http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn19" target="_blank">(19)</a>: si richiede sempre espressa indicazione, e documentazione, del costo edificatorio della pertinenza."</em>[DOUBLEPOST=1385037744][/DOUBLEPOST]La mia punta di diamante era OVERLEX, del quale ho riportato il link ancora funzionante. Pertanto stasera non ho altri task attivi <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /> Suggerisco agli interessati di scaricarsi una copia integrale dell'articolo, perché internet è una giungla: un sito attivo oggi, potrebbe essere spento domani, e viceversa.[DOUBLEPOST=1385038004][/DOUBLEPOST]</p><p></p><p>Molti l'hanno fatto, almeno a Roma! <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/grinning.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":D" title="Ghignata :D" data-shortname=":D" />[DOUBLEPOST=1385038118][/DOUBLEPOST]Vorrei ricordare a tutti, comunque, che il recupero IRPEF DECENNALE del 50% è riferito al COSTO DI COSTRUZIONE che deve essere DICHIARATO IN FORMA SCRITTA dall'impresa costruttrice.</p><p></p><p>Io, per esempio, ho acquistato un posto auto del valore di 54.000 Euro, di cui solo IL 36% DI 25.000 Euro potrò recuperare in 10 anni (l'ho comprato nel 2011 quando ancora c'era il 36% e non il 50%), perché la dichiarazione dell'Impresa Costruttrice dichiara che il costo di costruzione era 25.000 Euro.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="User_29045, post: 164114"] Delirando nella mia casella GMAIL ho trovato questo che parla della DETRAIBILITA' DEL SECONDO BOX PERTINENZIALE: [url]http://www.condominioweb.com/forum/f17/detraibilit%E0-36%25-costo-costruzione-box-pertinenziale-23484/[/url] Di conseguenza, vale anche per il K-esimo BOX pertinenziale, con K grande a piacere :D Altro materiale io possiedo. Tenerovvi aggiornati in serata. Augh![DOUBLEPOST=1385037301,1385037011][/DOUBLEPOST]Da OVERLEX ( [URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933']www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933[/URL] ) E' sufficiente che il posto auto sia [I]di fatto[/I] a servizio dell'immobile abitativo al quale è destinato, ad una distanza compatibile con le esigenze di tale servizio. [B]Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell'agevolazione (Circolare n. 95 del 12 maggio 2000 del Ministero delle Finanze, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze)[/B]. Ergo: Possono essere messi a pertinenza più box, fruendo della detrazione del 36% .... che ora è diventata 50%!!![DOUBLEPOST=1385037515][/DOUBLEPOST][I]"Peraltro la normativa non pone limiti al numero di unità che possono essere oggetto dell’agevolazione[URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn15'](15)[/URL]: si richiede solamente che ciascuna sia pertinenza di un immobile (anche lo stesso) appartenente alla categoria catastale A (esclusi gli A/10 non aventi natura abitativa)[URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn16'](16)[/URL]. Una importante precisazione è stata recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 febbraio 2008, n. 38/E (fonte: [url]http://www.finanze.gov.it/export/download/altri/Ris38E_2008.pdf[/url] ): in linea generale, precisa l’intervento, è sempre necessario un atto di vendita, anche in forma di [URL='http://www.overlex.com/dizionario_giuridico_termine.asp?id=28']contratto preliminare[/URL], purché regolarmente registrato al momento in cui sono effettuati i pagamenti con bonifico, da cui desumere l’effettiva sussistenza della proprietà o almeno il fatto che il contribuente sia promissario acquirente del posto auto, nonché ovviamente la destinazione funzionale della pertinenza a servizio dell’immobile[URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn17'](17)[/URL]. Confermato invece[URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn18'](18)[/URL] il diritto alla detrazione per le spese di realizzazione del box anche quando il medesimo venga acquistato contemporaneamente all’abitazione con unico atto notarile[URL='http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1933#_ftn19'](19)[/URL]: si richiede sempre espressa indicazione, e documentazione, del costo edificatorio della pertinenza."[/I][DOUBLEPOST=1385037744][/DOUBLEPOST]La mia punta di diamante era OVERLEX, del quale ho riportato il link ancora funzionante. Pertanto stasera non ho altri task attivi :) Suggerisco agli interessati di scaricarsi una copia integrale dell'articolo, perché internet è una giungla: un sito attivo oggi, potrebbe essere spento domani, e viceversa.[DOUBLEPOST=1385038004][/DOUBLEPOST] Molti l'hanno fatto, almeno a Roma! :D[DOUBLEPOST=1385038118][/DOUBLEPOST]Vorrei ricordare a tutti, comunque, che il recupero IRPEF DECENNALE del 50% è riferito al COSTO DI COSTRUZIONE che deve essere DICHIARATO IN FORMA SCRITTA dall'impresa costruttrice. Io, per esempio, ho acquistato un posto auto del valore di 54.000 Euro, di cui solo IL 36% DI 25.000 Euro potrò recuperare in 10 anni (l'ho comprato nel 2011 quando ancora c'era il 36% e non il 50%), perché la dichiarazione dell'Impresa Costruttrice dichiara che il costo di costruzione era 25.000 Euro. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Area Legale
Nuda Proprietà, Usufrutto e Comodato
Usufruttuario e detrazione fiscale su box pertinenziale
Alto