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Locazione, Affitto e Sfratto
Utenze non pagate da inquilini "furbetti"...
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<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 107870" data-attributes="member: 29362"><p>In caso di locazione, nessuno può obbligare l'amministratore ad incassare al posto del proprietario, ed anche se ci fosse un accordo del genere (di solito a pagamento per la prestazione delll'amm.re) il responsabile sarà sempre il locatore per i mancati pagamenti, l'interlocutore dell'inquilino è il locatore, l'amministratore potrebbe neppure sapere che l'appartamento è locato, infatti lui è amm.re condominiale e non degli affitti</p><p></p><p><em> QUESITO:</em></p><p><em>A fronte di un conduttore (inquilino) moroso nei pagamenti di un servizio ad esempio spese di riscaldamento, quali strumenti ha a disposizione il proprietario per tutelarsi. Esiste la possibilità di sospendere il servizio qualora questa eventualità sia stata approvata dall'assemblea condominiale all'unanimità. L'evenienza della sospensione del servizio vale anche per il condomino in misura diversa rispetto a quanto previsto dall'art. 63 DD.AA., cioè è obbligatorio aspettare un semestre.</em></p><p><em></em></p><p><em>RISPOSTA:</em></p><p><em>Ex art. 9 L. 392/78, per poter ottenere il pagamento degli oneri accessori (spese condominiali), il locatore deve farne formale richiesta al conduttore. Il conduttore deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate.</em></p><p><em>Decorsi inutilmente i due mesi di cui all'articolo citato, il locatore può:</em></p><p><em>a) chiedere decreto ingiuntivo per l'ottenimento delle spese condominiali dovute e non pagate, lasciando “in vita” il contratto di locazione;</em></p><p><em>b) quando l'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone, chiedere, ex art. 5 L. 392/78, la risoluzione del contratto di locazione e decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento.</em></p><p><em>La sospensione dei servizi comuni, ex art 63 comma 3 D.A.C.C., che siano suscettibili di godimento separato, se prevista dal regolamento, può essere disposta dall'amministratore in caso di morosità protratta per un semestre. Questo caso però è riferito alla morosità del locatore-proprietario dell'immobile nei confronti del condominio, e non in caso di morosità del conduttore nei confronti del proprietario. L'amministratore ha come unico interlocutore il proprietario dell'immobile. Infatti, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l'amministratore dovrà chiedere decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario (condomino) e non nei confronti del conduttore (vedi Cassazione n 17619 del 10/08/2007). </em></p><p><em><a href="http://www.anaci.piemonte.it/locazione/quesiti-centro-studi/682-mancato-pagamento-delle-spese-condominiali-da-parte-del-conduttore.html" target="_blank">Mancato pagamento delle spese condominiali da parte del conduttore | Anaci Piemo</a> </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 107870, member: 29362"] In caso di locazione, nessuno può obbligare l'amministratore ad incassare al posto del proprietario, ed anche se ci fosse un accordo del genere (di solito a pagamento per la prestazione delll'amm.re) il responsabile sarà sempre il locatore per i mancati pagamenti, l'interlocutore dell'inquilino è il locatore, l'amministratore potrebbe neppure sapere che l'appartamento è locato, infatti lui è amm.re condominiale e non degli affitti [I] QUESITO: A fronte di un conduttore (inquilino) moroso nei pagamenti di un servizio ad esempio spese di riscaldamento, quali strumenti ha a disposizione il proprietario per tutelarsi. Esiste la possibilità di sospendere il servizio qualora questa eventualità sia stata approvata dall'assemblea condominiale all'unanimità. L'evenienza della sospensione del servizio vale anche per il condomino in misura diversa rispetto a quanto previsto dall'art. 63 DD.AA., cioè è obbligatorio aspettare un semestre. RISPOSTA: Ex art. 9 L. 392/78, per poter ottenere il pagamento degli oneri accessori (spese condominiali), il locatore deve farne formale richiesta al conduttore. Il conduttore deve provvedere al pagamento entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha inoltre diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Decorsi inutilmente i due mesi di cui all'articolo citato, il locatore può: a) chiedere decreto ingiuntivo per l'ottenimento delle spese condominiali dovute e non pagate, lasciando “in vita” il contratto di locazione; b) quando l'importo non pagato supera quello di due mensilità del canone, chiedere, ex art. 5 L. 392/78, la risoluzione del contratto di locazione e decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento. La sospensione dei servizi comuni, ex art 63 comma 3 D.A.C.C., che siano suscettibili di godimento separato, se prevista dal regolamento, può essere disposta dall'amministratore in caso di morosità protratta per un semestre. Questo caso però è riferito alla morosità del locatore-proprietario dell'immobile nei confronti del condominio, e non in caso di morosità del conduttore nei confronti del proprietario. L'amministratore ha come unico interlocutore il proprietario dell'immobile. Infatti, in caso di mancato pagamento delle spese condominiali, l'amministratore dovrà chiedere decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario (condomino) e non nei confronti del conduttore (vedi Cassazione n 17619 del 10/08/2007). [url=http://www.anaci.piemonte.it/locazione/quesiti-centro-studi/682-mancato-pagamento-delle-spese-condominiali-da-parte-del-conduttore.html]Mancato pagamento delle spese condominiali da parte del conduttore | Anaci Piemo[/url] [/I] [/QUOTE]
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