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Area Tecnica ed Edilizia
Edilizia, Appalti e Materiali da Costruzione
Vademecum sulla scelta di un impresa per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e/o nuova costru
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<blockquote data-quote="Daniele 78" data-source="post: 120682" data-attributes="member: 40390"><p>Buongiorno a tutti, sono Daniele (penso che molti già mi conosceranno su questo forum) ed avendo direttamente esperienza in edilizia teorica e pratica (sono sia libero professionista che titolare di una piccola impresa edile volevo dare delle indicazioni di massima su come e chi scegliere (sulla serietà degli operatori) oltre al mero costo e/o differenze che si hanno:</p><p></p><p>Si deve controllare</p><p></p><p>1) <strong>Iscrizione all'albo camera di Commercio</strong>= vi sono tutte le informazioni della ditta, quindi amministrazione sede legale dipendenti</p><p></p><p>2) <strong>D.U.R.C</strong> = Documento unico di regolarità contributiva, dove vi sono i numeri d'iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile (se è un impresa) Periodo di validità</p><p></p><p>Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. </p><p>Ha invece validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. </p><p>Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.). </p><p>In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini:</p><p>della verifica della dichiarazione sostitutiva</p><p>dell'aggiudicazione</p><p>della stipula del contratto</p><p>dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture)</p><p>dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto</p><p>dell'attestazione SOA</p><p>dell'iscrizione all'albo fornitori</p><p>Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. </p><p>Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più Stazioni Appaltanti/AP, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). </p><p>Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per l'iscrizione all'albo fornitori. </p><p>Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). </p><p>Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). </p><p>Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchè é quello precedente sia già "scaduto"). </p><p></p><p>3) <strong>Gli adempimenti del decreto 81 /2008 " testo unico sicurezza"</strong></p><p></p><p>- Valutazione dei rischi (chimico, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni,rumore)</p><p>- Formazione ed informazione dei lavoratori dipendenti </p><p>- Presenza di un R.S.P.P (responsabile servizio prevenzione e protezione) può essere il titolare stesso per aziende con meno di 10 dipendenti</p><p>- Medico competente (con valutazione d'idoneità per ogni lavoratore) ed un programma sanitario adeguato</p><p>- responsabili servizio primo soccorso e antincendio con nomina e corso</p><p>- R.l.s o R.l.s.t (rappresentanti dei lavoratori in azienda i primi,rappresentanti dei lavoratori territoiali i secondi:</p><p></p><p>Tutti gli aspetti del punto 3 vanno a confluire nel P.O.S (piano operativo di sicurezza) che dovrebbe essere richiesto per ogni tipologia di lavoro edile sempre, che contestualmente all'inizio di qualsiasi lavoro edile andrebbe presentato.</p><p></p><p>Questo piccolo vademecum serve non solo per informare cosa ricercare in un azienda per verificarne la serietà almeno formale (già un parametro utile) ma anche per tutelare i committenti che in caso di controllo ispezione sui cantieri di ispettori dell'ASL, della Direzone provinciale del Lavoro non incorrere in pesantissime sanzioni oltre al blocco dei cantieri.</p><p></p><p>Naturalmente c'è anche altro ma ho cercato di riassumere per non essere prolisso oltre ogni limite, comunque se ci fossero delucidazioni o richieste particolari cercherò di essere d'aiuto, basta chiedere</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Daniele 78, post: 120682, member: 40390"] Buongiorno a tutti, sono Daniele (penso che molti già mi conosceranno su questo forum) ed avendo direttamente esperienza in edilizia teorica e pratica (sono sia libero professionista che titolare di una piccola impresa edile volevo dare delle indicazioni di massima su come e chi scegliere (sulla serietà degli operatori) oltre al mero costo e/o differenze che si hanno: Si deve controllare 1) [B]Iscrizione all'albo camera di Commercio[/B]= vi sono tutte le informazioni della ditta, quindi amministrazione sede legale dipendenti 2) [B]D.U.R.C[/B] = Documento unico di regolarità contributiva, dove vi sono i numeri d'iscrizione INPS, INAIL, Cassa edile (se è un impresa) Periodo di validità Per i lavori privati in edilizia, la validità del DURC è di tre mesi dalla data del rilascio ed il DURC può essere utilizzato per tutti i lavori edili privati effettuati dall'azienda durante il periodo di validità del certificato. Ha invece validità mensile il DURC rilasciato per i benefici normativi e contributivi, concessi da Enti/P.A. diversi da Inps e Inail e per le agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni pubbliche. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonchè nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione, la validità è trimestrale ed è relativa allo specifico appalto ed alla fase per la quale il DURC è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo, etc.). In particolare, ha validità trimestrale il DURC rilasciato ai fini: della verifica della dichiarazione sostitutiva dell'aggiudicazione della stipula del contratto dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) dell'acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto dell'attestazione SOA dell'iscrizione all'albo fornitori Il DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità. Il DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più Stazioni Appaltanti/AP, a condizione che l'oggetto della prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori). Ha inoltre validità trimestrale il DURC rilasciato per l'attestazione SOA e per l'iscrizione all'albo fornitori. Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni). Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso). Se invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo in occasione della fase successiva (ancorchè é quello precedente sia già "scaduto"). 3) [B]Gli adempimenti del decreto 81 /2008 " testo unico sicurezza"[/B] - Valutazione dei rischi (chimico, movimentazione manuale dei carichi, vibrazioni,rumore) - Formazione ed informazione dei lavoratori dipendenti - Presenza di un R.S.P.P (responsabile servizio prevenzione e protezione) può essere il titolare stesso per aziende con meno di 10 dipendenti - Medico competente (con valutazione d'idoneità per ogni lavoratore) ed un programma sanitario adeguato - responsabili servizio primo soccorso e antincendio con nomina e corso - R.l.s o R.l.s.t (rappresentanti dei lavoratori in azienda i primi,rappresentanti dei lavoratori territoiali i secondi: Tutti gli aspetti del punto 3 vanno a confluire nel P.O.S (piano operativo di sicurezza) che dovrebbe essere richiesto per ogni tipologia di lavoro edile sempre, che contestualmente all'inizio di qualsiasi lavoro edile andrebbe presentato. Questo piccolo vademecum serve non solo per informare cosa ricercare in un azienda per verificarne la serietà almeno formale (già un parametro utile) ma anche per tutelare i committenti che in caso di controllo ispezione sui cantieri di ispettori dell'ASL, della Direzone provinciale del Lavoro non incorrere in pesantissime sanzioni oltre al blocco dei cantieri. Naturalmente c'è anche altro ma ho cercato di riassumere per non essere prolisso oltre ogni limite, comunque se ci fossero delucidazioni o richieste particolari cercherò di essere d'aiuto, basta chiedere [/QUOTE]
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