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<blockquote data-quote="mapeit" data-source="post: 163129" data-attributes="member: 17237"><p>La tua analisi è interessante e ti dirò che non siamo arrivati a nessuna "conclusione", bensì abbiamo (almeno io) evidenziato che questo tipo di contratto, teso inequivocabilmente a "mascherare" un normale contratto di locazione, potrebbe presentare dei rischi per il locatore in caso di contenzioso e di successivo giudizio.</p><p>Come sempre in Italia i provvedimenti normativi non brillano per chiarezza, spesso sono in contrasto tra di loro, spesso presentano delle lacune e sempre si prestano a interpretazioni, per cui l'ultima parola spetta sempre al magistrato di turno che può essere sia una persona equilibrata e ragionevole, nonché scevra da ogni pregiudizio ideologico, sia una persona che applica le proprie convinzioni politiche e ideologiche anche in sede di giudizio.</p><p>Credo che i fatti di questi ultimi decenni lo abbiano ampiamente dimostrato.</p><p>Pertanto, mentre nel caso di normali contratti di locazione stipulati secondo la Legge 431/98 non vi sarà mai un pregiudizio di base sulla buona fede del locatore, nel caso di locazioni turistiche che presentino degli aspetti non proprio "oggettivi" per tale tipo di casistica, potrebbe esserci un orientamento della giurisprudenza decisamente contrario ad ammetterli come validi.</p><p>Nel caso poi l'inquilino svolga il proprio lavoro (anche temporaneo), o studi, o addirittura stabilisca la propria residenza nella località in cui è situato l'immobile oggetto della locazione turistica, a prescindere dalla durata del contratto, credo che pochi magistrati sarebbero propensi ad avvallare tale tipologia di locazione.</p><p>Sarebbe interessante reperire una casistica giurisprudenziale in merito.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mapeit, post: 163129, member: 17237"] La tua analisi è interessante e ti dirò che non siamo arrivati a nessuna "conclusione", bensì abbiamo (almeno io) evidenziato che questo tipo di contratto, teso inequivocabilmente a "mascherare" un normale contratto di locazione, potrebbe presentare dei rischi per il locatore in caso di contenzioso e di successivo giudizio. Come sempre in Italia i provvedimenti normativi non brillano per chiarezza, spesso sono in contrasto tra di loro, spesso presentano delle lacune e sempre si prestano a interpretazioni, per cui l'ultima parola spetta sempre al magistrato di turno che può essere sia una persona equilibrata e ragionevole, nonché scevra da ogni pregiudizio ideologico, sia una persona che applica le proprie convinzioni politiche e ideologiche anche in sede di giudizio. Credo che i fatti di questi ultimi decenni lo abbiano ampiamente dimostrato. Pertanto, mentre nel caso di normali contratti di locazione stipulati secondo la Legge 431/98 non vi sarà mai un pregiudizio di base sulla buona fede del locatore, nel caso di locazioni turistiche che presentino degli aspetti non proprio "oggettivi" per tale tipo di casistica, potrebbe esserci un orientamento della giurisprudenza decisamente contrario ad ammetterli come validi. Nel caso poi l'inquilino svolga il proprio lavoro (anche temporaneo), o studi, o addirittura stabilisca la propria residenza nella località in cui è situato l'immobile oggetto della locazione turistica, a prescindere dalla durata del contratto, credo che pochi magistrati sarebbero propensi ad avvallare tale tipologia di locazione. Sarebbe interessante reperire una casistica giurisprudenziale in merito. [/QUOTE]
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