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Testo
<blockquote data-quote="essezeta67" data-source="post: 121698" data-attributes="member: 39862"><p>pagina 15 delle istruzioni ministeriali dell'IMU.</p><p>Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 5% e moltiplicando la rendita rivalutata per i seguenti moltiplicatori:</p><p>160 per i fabbricati classificati A (escluso A10) e C/2, C/6, C7.</p><p>140 per i fabbricati classificati B e C/3, C/4, C/5.</p><p>80 per i fabbricati classificati A10 e D5.</p><p>60 per i fabbricati D (escluso D5), dal 1/1/13 il moltiplicatore diventa 65.</p><p>55 per i fabbricati classificati C1.</p><p></p><p>Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, algi oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruizione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe.</p><p>Ogni comune predispone annualmente le tabelle del valore al mq dei terreni fabbricabili.</p><p>Per i fabbricati in corso di costruzione idem come le aree fabbricabili.</p><p>Per i terreni agricoli non montani, posseduti da agricoltori, si rivaluta il reddito dominicale risultante al catasto del 25% e i moltiplica per 110 (135 per quelli non coltivati o posseduti da non agricoltori).</p><p>Saluti.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="essezeta67, post: 121698, member: 39862"] pagina 15 delle istruzioni ministeriali dell'IMU. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando alla rendita risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, una rivalutazione del 5% e moltiplicando la rendita rivalutata per i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati classificati A (escluso A10) e C/2, C/6, C7. 140 per i fabbricati classificati B e C/3, C/4, C/5. 80 per i fabbricati classificati A10 e D5. 60 per i fabbricati D (escluso D5), dal 1/1/13 il moltiplicatore diventa 65. 55 per i fabbricati classificati C1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, algi oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruizione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. Ogni comune predispone annualmente le tabelle del valore al mq dei terreni fabbricabili. Per i fabbricati in corso di costruzione idem come le aree fabbricabili. Per i terreni agricoli non montani, posseduti da agricoltori, si rivaluta il reddito dominicale risultante al catasto del 25% e i moltiplica per 110 (135 per quelli non coltivati o posseduti da non agricoltori). Saluti. [/QUOTE]
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