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Testo
<blockquote data-quote="condobip" data-source="post: 145143" data-attributes="member: 29362"><p>In parte ha ragione l'altro proprietario nel dire che le spese condominiali riguardano le parti comuni, <u>però sulla base del valore di ciascuna unità immobiliare</u>, perciò se decidete di dividere il vostro attuale appartamento in due unità distinte è meglio che vi affidate ad un professionista il quale seguirà la pratica per le variazioni catastali, i lavori necessari alla modifica ed i relativi valori millesimali.</p><p>In pratica se oggi la vostra proprietà comune vale 100 mlm domani potrebbe valere 50 mlm e 50 mlm oppure 45 mlm e 55 mlm ecc ecc</p><p> </p><p><em>cc art. 1123. Ripartizione delle spese </em></p><p><em>Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini <strong><em>in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno</em></strong>, salvo diversa convenzione.</em></p><p><em>...</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="condobip, post: 145143, member: 29362"] In parte ha ragione l'altro proprietario nel dire che le spese condominiali riguardano le parti comuni, [U]però sulla base del valore di ciascuna unità immobiliare[/U], perciò se decidete di dividere il vostro attuale appartamento in due unità distinte è meglio che vi affidate ad un professionista il quale seguirà la pratica per le variazioni catastali, i lavori necessari alla modifica ed i relativi valori millesimali. In pratica se oggi la vostra proprietà comune vale 100 mlm domani potrebbe valere 50 mlm e 50 mlm oppure 45 mlm e 55 mlm ecc ecc [I]cc art. 1123. Ripartizione delle spese [/I] [I]Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini [B][I]in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno[/I][/B], salvo diversa convenzione.[/I] [I]...[/I] [/QUOTE]
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