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Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Variazione catastale a seguito di ristrutturazione
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<blockquote data-quote="arcy" data-source="post: 305970" data-attributes="member: 28171"><p>Fermo restando che le vostri opinioni scaturiscono da un bagaglio culturale molto più ampio del mio, ma rimango sempre più scevro, scusate se mi incaponisco ma ho letto attentamente il <u><strong> DECRETO “Sblocca Italia” (Decreto Legge 12.09.2014, n. 133), </strong></u>In tale Decreto viene sostituito il comma 5 dell’articolo 6 del TUE, ossia viene chiarito che la Comunicazione di Inizio Lavori vale anche ai fini delle necessarie variazioni catastali, eliminando dunque l’adempimento prima a carico dell’interessato e sostituendolo con la comunicazione che dovrà essere fatta direttamente dallo Sportello Unico per l’Edilizia all’Agenzia delle Entrate/Territorio. Il comma 6 dell’articolo 7 della L.R. n. 15/2013, introdotto dall’art. 52 della L.R. 20.12.2013, n. 28, in proposito stabilisce che l'esecuzione delle opere di cui al comma 4 (CIL) comporta l'obbligo della trasmissione allo Sportello Unico per l’Edilizia della copia degli atti di aggiornamento catastale. Per cui da ora lo SUE non si limita a ricevere, alla conclusione delle opere, gli “ atti di aggiornamento catastale ” già presentati ed approvati all’Agenzia del Territorio, ma provvede direttamente a trasmettere all’Agenzia delle Entrate/Territorio la CIL così come presentata, senza l’allegazione di alcuno specifico atto necessario all’aggiornamento catastale, per la messa in atto degli opportuni adeguamenti catastali necessari, a cura dell’Agenzia stessa.</p><p>Quindi dal 12 settembre del 2014 non sarà più così. Sarà lo SUE ad inviare all’Agenzia delle Entrate/Territorio copia della CIL presentata.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="arcy, post: 305970, member: 28171"] Fermo restando che le vostri opinioni scaturiscono da un bagaglio culturale molto più ampio del mio, ma rimango sempre più scevro, scusate se mi incaponisco ma ho letto attentamente il [U][B] DECRETO “Sblocca Italia” (Decreto Legge 12.09.2014, n. 133), [/B][/U]In tale Decreto viene sostituito il comma 5 dell’articolo 6 del TUE, ossia viene chiarito che la Comunicazione di Inizio Lavori vale anche ai fini delle necessarie variazioni catastali, eliminando dunque l’adempimento prima a carico dell’interessato e sostituendolo con la comunicazione che dovrà essere fatta direttamente dallo Sportello Unico per l’Edilizia all’Agenzia delle Entrate/Territorio. Il comma 6 dell’articolo 7 della L.R. n. 15/2013, introdotto dall’art. 52 della L.R. 20.12.2013, n. 28, in proposito stabilisce che l'esecuzione delle opere di cui al comma 4 (CIL) comporta l'obbligo della trasmissione allo Sportello Unico per l’Edilizia della copia degli atti di aggiornamento catastale. Per cui da ora lo SUE non si limita a ricevere, alla conclusione delle opere, gli “ atti di aggiornamento catastale ” già presentati ed approvati all’Agenzia del Territorio, ma provvede direttamente a trasmettere all’Agenzia delle Entrate/Territorio la CIL così come presentata, senza l’allegazione di alcuno specifico atto necessario all’aggiornamento catastale, per la messa in atto degli opportuni adeguamenti catastali necessari, a cura dell’Agenzia stessa. Quindi dal 12 settembre del 2014 non sarà più così. Sarà lo SUE ad inviare all’Agenzia delle Entrate/Territorio copia della CIL presentata. [/QUOTE]
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