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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 411901" data-attributes="member: 15253"><p>La norma che prevedeva che <em>il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero</em> (art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 23/2011) è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p><p>La norma attualmente vigente (art. 1, comma 761 della legge n. 160/2019) recita:</p><p><em>L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per <u>più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto</u> è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. [...]</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 411901, member: 15253"] La norma che prevedeva che [I]il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero[/I] (art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 23/2011) è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2020. La norma attualmente vigente (art. 1, comma 761 della legge n. 160/2019) recita: [I]L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per [U]più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto[/U] è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. [...][/I] [/QUOTE]
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