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Testo
<blockquote data-quote="acquirente" data-source="post: 100183" data-attributes="member: 9415"><p>Dice chiaramente che non vuole spendere soldi per un salto nel buio.<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/rolling_eyes.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":occhi_al_cielo:" title="Occhi al cielo :occhi_al_cielo:" data-shortname=":occhi_al_cielo:" /></p><p></p><p></p><p></p><p>Dal 20 marzo 2010, la norma prescrive l' obbligo da parte degli avvocati di informare i propri clienti (tanto attori, quanto convenuti), della possibilità/obbligo di utilizzare la mediazione per la risoluzione delle controversie, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge. </p><p>oggi la mediazione e' obbligatoria se va in fumo allora non resta che il giudice.</p><p>L' avvocato deve dare le informazioni suddette per iscritto al momento del conferimento dell' incarico da parte del Cliente, e tale documento, sottoscritto dall' assistito, deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio. </p><p>art. <strong>5 del D.lgs. 28/2010 </strong>recita testualmente:</p><p></p><p>Chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di condominio (...omissis di altre svariate materie), è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto.</p><p>L' esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p><p>Durata</p><p>Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. </p><p></p><p>ciao</p><p></p><p></p><p></p><p>certo, se fosse possibile sarebbe una bella cosa se anche l'altro proprietario fosse d'accordo </p><p>a dividere l'immobile da un notaio sempre che fosse facilmente divisibile altrimenti non c'e' discorso.</p><p>se l'altra persona non fosse d'accordo a dividere in buon accordo, allora anche in questo caso,</p><p><strong>divisione giudiziale</strong> sempre che ne valga la pena.........e poi ognuno sarebbe proprietario solo</p><p>della propria quota e potrebbe farne cio' che vuole.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="acquirente, post: 100183, member: 9415"] Dice chiaramente che non vuole spendere soldi per un salto nel buio.:roll: Dal 20 marzo 2010, la norma prescrive l' obbligo da parte degli avvocati di informare i propri clienti (tanto attori, quanto convenuti), della possibilità/obbligo di utilizzare la mediazione per la risoluzione delle controversie, nonchè dei benefici fiscali previsti dalla legge. oggi la mediazione e' obbligatoria se va in fumo allora non resta che il giudice. L' avvocato deve dare le informazioni suddette per iscritto al momento del conferimento dell' incarico da parte del Cliente, e tale documento, sottoscritto dall' assistito, deve essere allegato all' atto introduttivo dell' eventuale giudizio. art. [B]5 del D.lgs. 28/2010 [/B]recita testualmente: Chi intende esercitare in giudizio un' azione relativa ad una controversia in materia di condominio (...omissis di altre svariate materie), è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. L' esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Durata Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. ciao certo, se fosse possibile sarebbe una bella cosa se anche l'altro proprietario fosse d'accordo a dividere l'immobile da un notaio sempre che fosse facilmente divisibile altrimenti non c'e' discorso. se l'altra persona non fosse d'accordo a dividere in buon accordo, allora anche in questo caso, [B]divisione giudiziale[/B] sempre che ne valga la pena.........e poi ognuno sarebbe proprietario solo della propria quota e potrebbe farne cio' che vuole. [/QUOTE]
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