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Vendere prima dei 5 anni senza aver messo la residenza
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<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 24050" data-attributes="member: 7232"><p>Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria</p><p>dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione.</p><p>Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che</p><p>equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel</p><p>periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del</p><p>bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore.</p><p>Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF.</p><p>Fanno eccezione a tale regola:</p><p>- gli immobili pervenuti per successione;</p><p>- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi</p><p>5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso;</p><p>- le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la</p><p>costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.</p><p>L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE</p><p>In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo</p><p>a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con</p><p>dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di</p><p>quella sul reddito.</p><p>ATTENZIONE</p><p>Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta</p><p>sostitutiva del 12,5%.</p><p>Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%.</p><p>Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo</p><p>immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati</p><p>relativi alla compravendita.</p><p>La tassazione descritta (imposta sostitutiva ) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di</p><p>cessione é un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul</p><p>terreno stesso.</p><p>Da : <a href="http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8" target="_blank">http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8</a></p><p>:daccordo:</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 24050, member: 7232"] Il guadagno che si realizza con la vendita della casa rientra nella categoria dei “redditi diversi” ed è quindi soggetto a tassazione. Infatti, quando dalla cessione della casa deriva una plusvalenza, che equivale ad una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso, si realizza un valore. Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di una casa acquistata o costruita da non più di 5 anni, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione con le normali aliquote IRPEF. Fanno eccezione a tale regola: - gli immobili pervenuti per successione; - quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi 5 anni dall’acquisto o costruzione dello stesso; - le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE In materia di tassazione di queste plusvalenze, a partire dal 2006 è stato introdotto un sistema alternativo a quello vigente. Infatti, il venditore ha ora la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. ATTENZIONE Sulle plusvalenze realizzate con le cessioni poste in essere fino al 2 ottobre 2006, si applica l’aliquota dell’imposta sostitutiva del 12,5%. Il decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006 ha elevato tale aliquota al 20%. Il notaio stesso provvederà all'applicazione ed al versamento dell'imposta sostitutiva, ricevendo immediatamente dal venditore il relativo pagamento, e comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita. La tassazione descritta (imposta sostitutiva ) non può essere chiesta dal cedente quando oggetto di cessione é un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso. Da : [url]http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8/compravendita_casa_2007.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b4d05500426dcec8adebbfc065cef0e8[/url] :daccordo: [/QUOTE]
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