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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 11145" data-attributes="member: 4594"><p>Il mio parere: </p><p></p><p>Il papà coerede puo' disporre solo della sua quota e prima di vendere o comunque impegnarsi a vendere la propria quota ad altri, è tenuto a notificare agli atri eredi la proposta di acquisto fattagli da un estraneo, completa in tutti i suoi elementi (in modo particolare con precisazione del prezzo); una volta eseguito tale adempimento, il papa' dovrà attendere due mesi, poiché entro detto termine potrà ricevere dagli altri eredi la dichiarazione che essi intendono avvalersi del diritto di prelazione loro conferito dalla legge.(rif: ex 732 codice cicile-diritto di prelazione)</p><p></p><p>In alternativa il papà puo' chiedere al giudice lo sciglimento della comunione erditaria. Questi disporrà la vendita secondo modalità da Lui disciplinate ed il ricavato distribuito secondo le quote di spettanza ( Rif: ex 784 e segg Codice procedura civile)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 11145, member: 4594"] Il mio parere: Il papà coerede puo' disporre solo della sua quota e prima di vendere o comunque impegnarsi a vendere la propria quota ad altri, è tenuto a notificare agli atri eredi la proposta di acquisto fattagli da un estraneo, completa in tutti i suoi elementi (in modo particolare con precisazione del prezzo); una volta eseguito tale adempimento, il papa' dovrà attendere due mesi, poiché entro detto termine potrà ricevere dagli altri eredi la dichiarazione che essi intendono avvalersi del diritto di prelazione loro conferito dalla legge.(rif: ex 732 codice cicile-diritto di prelazione) In alternativa il papà puo' chiedere al giudice lo sciglimento della comunione erditaria. Questi disporrà la vendita secondo modalità da Lui disciplinate ed il ricavato distribuito secondo le quote di spettanza ( Rif: ex 784 e segg Codice procedura civile) [/QUOTE]
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