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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 353829" data-attributes="member: 15253"><p>Con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è possibile non "l'invalidazione", ma la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo.</p><p>Ciò però presuppone che vi sia la conoscenza da parte dell’acquirente del pregiudizio che l’atto reca alle ragioni del creditore (<em>consilium fraudis</em>).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 353829, member: 15253"] Con azione revocatoria ex art. 2901 c.c. è possibile non "l'invalidazione", ma la dichiarazione di inefficacia dell'atto traslativo. Ciò però presuppone che vi sia la conoscenza da parte dell’acquirente del pregiudizio che l’atto reca alle ragioni del creditore ([I]consilium fraudis[/I]). [/QUOTE]
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