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Testo
<blockquote data-quote="Sphingem" data-source="post: 22354" data-attributes="member: 11622"><p>Continuando a cercare informazioni in rete per risolvere il mio problema, mi sono imbattuto in questo parere, che riporto integralmente:</p><p></p><p>Le sentenze del Consiglio di Stato sulla convenzione edilizia hanno così dichiarato:</p><ol> <li data-xf-list-type="ol">In via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che "<em>poiché l’art.35, c. 14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista nell’art. 42, c. 2, della Costituzione</em>" (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n. 9), e che "<em>sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore</em>" (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n. 9). Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L. 179/1992;</li> <li data-xf-list-type="ol">La Legge 179/1992 ha non solo ridotto a 5 anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in 10 e 20 anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto.</li> </ol><p></p><p>Che ne pensate?</p><p></p><p></p><p>P.S.: fatemi sapere se devo citare il link da cui ho estratto il testo</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Sphingem, post: 22354, member: 11622"] Continuando a cercare informazioni in rete per risolvere il mio problema, mi sono imbattuto in questo parere, che riporto integralmente: Le sentenze del Consiglio di Stato sulla convenzione edilizia hanno così dichiarato: [LIST=1] [*]In via generale la giurisprudenza in materia di vincoli ha chiarito l’impossibilità per il comune di fissare limiti alla commerciabilità dei beni oltre quelli fissati dal legislatore nazionale affermando che "[I]poiché l’art.35, c. 14 – 17, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, stabilisce una disciplina limitativa della commerciabilità degli alloggi, l’autorità comunale non può disporre ulteriori restrizioni ostandovi la riserva di legge prevista nell’art. 42, c. 2, della Costituzione[/I]" (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n. 9), e che "[I]sono illegittime le clausole inserite in una convenzione per l’assegnazione di aree destinate alla realizzazione di alloggi economici e popolari con le quali l’autorità comunale in violazione dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, imponga alle cooperative ed ai suoi assegnatari limitazioni alla facoltà di cedere o locare gli immobili diverse e più onerose di quelle previste direttamente dal legislatore[/I]" (Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 1990 n. 9). Successivamente tutti i vincoli stabiliti dall’art. 35, L. 865/1971 dal c. 15 al 19 sono abrogati dall’art. 23, c. 2, della L. 179/1992; [*]La Legge 179/1992 ha non solo ridotto a 5 anni il divieto di alienabilità e di locazione precedentemente fissato in 10 e 20 anni per gli appartamenti realizzati su aree cedute in proprietà, ma ha altresì abrogato tutte le prescrizioni soggettive e di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi oltre il periodo di durata di detto divieto. [/LIST] Che ne pensate? P.S.: fatemi sapere se devo citare il link da cui ho estratto il testo [/QUOTE]
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