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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 242730" data-attributes="member: 15253"><p>L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro.</p><p>Ciò premesso, se non è possibile vendere la quota indivisa dell'immobile, il giudice verificherà se l’immobile può essere facilmente diviso in natura. Il tribunale dovrà favorire un eventuale accordo tra l'agente della riscossione procedente e tua moglie contitolare dell’immobile. Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell’esecuzione venderà all’asta l’intero immobile e, all’esito dell’esecuzione forzata, suddividerà il ricavato tra voi due comproprietari, in ragione delle rispettive quote.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 242730, member: 15253"] L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. Ciò premesso, se non è possibile vendere la quota indivisa dell'immobile, il giudice verificherà se l’immobile può essere facilmente diviso in natura. Il tribunale dovrà favorire un eventuale accordo tra l'agente della riscossione procedente e tua moglie contitolare dell’immobile. Se la separazione in natura della quota non dovesse essere possibile, il giudice dell’esecuzione venderà all’asta l’intero immobile e, all’esito dell’esecuzione forzata, suddividerà il ricavato tra voi due comproprietari, in ragione delle rispettive quote. [/QUOTE]
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