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Vendita della casa a un figlio
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<blockquote data-quote="quiproquo" data-source="post: 194465" data-attributes="member: 39257"><p>Sono due cose diverse. La "consuetudine" (non è una regola...) delle banche a frapporre difficoltà per la concessione di un mutuo si verifica quando il donatario, non unico erede, vende l'immobile a un terzo...Questi potrebbe subire azione di rivalsa per esercizio del diritto di collazione da parte di un altro erede, eventualmente leso nella legittima. Non è comunque l'unica difficoltà perchè anche il terzo acquirente con o senza mutuo potrebbe evitare un</p><p>"incauto" acquisto. Fa bene vittbol a preferire la cessione. Quiproquo. </p><p></p><p> </p><p>Per quanto rassegnati alle violenze vampiresche del Legislatore-Fisco un giudice terzo,veramente terzo dovrebbe assolverti da una indebita accusa di "finta vendita". Per cui:</p><p> </p><p>Primo, non è una TUA vendita (non sei il proprietario) è un acquisto da parte di tuo figlio e vendita del terzo proprietario</p><p>(compra-vendita).</p><p> </p><p>Secondo. UN padre può disporre del proprio capitale come meglio crede e lo può "elargire" a chiunque, compreso uno o più figli. Se per il Codice Civile tale elargizione su istanza di parte (coerede) raffigura una DONAZIONE non dovrebbe essere</p><p>materia di competenza del fisco che mediamente interviene quando gli conviene...nel nostro caso la cessione onerosa produce</p><p>esborsi impositivi molto più alti di quelli sulla donazione.</p><p>Se è così, versa pure tutta la somma e anche più occorrente per</p><p>l'acquisto sul conto corrente del figlio. E' questa è una prima operazione che,ben tracciabile, dovrebbe essere indolore. A questo punto tuo figlio quei soldi elargiti-donati ne fà quel che vuole...dal bruciarli al versarli per beneficenza o in meste o allegre compagnie...Se, ed è la seconda operazione, li destina</p><p>all'alloggio tu non c'entri più e se presenzierai alle varie formalità fino all'atto di rogito tu non dovrai ufficialmente comparire, dovendo apparire una esclusiva scelta di tuo figlio nella sua piena facoltà di discernimento.</p><p> </p><p>Il problema invece si potrà porre se vi siano altri coeredi (figli e moglie) i quali in base a questa orribile</p><p>legge della Collazione-Donazione potranno intervenire, che tu abbia o non "pareggiato" con altre rispettive elargizioni-donazioni, e affliggere questo tuo "primo" erede fino anche all'intervento del giudice. Ed è questo che io temo (a babbo morto...) per il mio operato, trovandomi proprio in questa situazione.</p><p> </p><p>In chiusura ti consiglio di esporre il caso come io l'ho illustrato</p><p>direttamente con un funzionario A.D.E. il quale ti dovrà indicare</p><p>quale sia la legge fiscale che regola la materia indipendentemente dal dettato del codice civile. Ci farai poi sapere. Grazie. QPQ.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="quiproquo, post: 194465, member: 39257"] Sono due cose diverse. La "consuetudine" (non è una regola...) delle banche a frapporre difficoltà per la concessione di un mutuo si verifica quando il donatario, non unico erede, vende l'immobile a un terzo...Questi potrebbe subire azione di rivalsa per esercizio del diritto di collazione da parte di un altro erede, eventualmente leso nella legittima. Non è comunque l'unica difficoltà perchè anche il terzo acquirente con o senza mutuo potrebbe evitare un "incauto" acquisto. Fa bene vittbol a preferire la cessione. Quiproquo. Per quanto rassegnati alle violenze vampiresche del Legislatore-Fisco un giudice terzo,veramente terzo dovrebbe assolverti da una indebita accusa di "finta vendita". Per cui: Primo, non è una TUA vendita (non sei il proprietario) è un acquisto da parte di tuo figlio e vendita del terzo proprietario (compra-vendita). Secondo. UN padre può disporre del proprio capitale come meglio crede e lo può "elargire" a chiunque, compreso uno o più figli. Se per il Codice Civile tale elargizione su istanza di parte (coerede) raffigura una DONAZIONE non dovrebbe essere materia di competenza del fisco che mediamente interviene quando gli conviene...nel nostro caso la cessione onerosa produce esborsi impositivi molto più alti di quelli sulla donazione. Se è così, versa pure tutta la somma e anche più occorrente per l'acquisto sul conto corrente del figlio. E' questa è una prima operazione che,ben tracciabile, dovrebbe essere indolore. A questo punto tuo figlio quei soldi elargiti-donati ne fà quel che vuole...dal bruciarli al versarli per beneficenza o in meste o allegre compagnie...Se, ed è la seconda operazione, li destina all'alloggio tu non c'entri più e se presenzierai alle varie formalità fino all'atto di rogito tu non dovrai ufficialmente comparire, dovendo apparire una esclusiva scelta di tuo figlio nella sua piena facoltà di discernimento. Il problema invece si potrà porre se vi siano altri coeredi (figli e moglie) i quali in base a questa orribile legge della Collazione-Donazione potranno intervenire, che tu abbia o non "pareggiato" con altre rispettive elargizioni-donazioni, e affliggere questo tuo "primo" erede fino anche all'intervento del giudice. Ed è questo che io temo (a babbo morto...) per il mio operato, trovandomi proprio in questa situazione. In chiusura ti consiglio di esporre il caso come io l'ho illustrato direttamente con un funzionario A.D.E. il quale ti dovrà indicare quale sia la legge fiscale che regola la materia indipendentemente dal dettato del codice civile. Ci farai poi sapere. Grazie. QPQ. [/QUOTE]
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