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Vendita di immobile con eredi in disaccordo
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Testo
<blockquote data-quote="maidealista" data-source="post: 21178" data-attributes="member: 7232"><p>Sono perfettamente d' accordo, ma avevo risposto alla tua domanda.</p><p>L' alternativa non è particolarmente agevole ed è onerosa dal punto di vista economico.</p><p>La divisione giudiziale :</p><p>Secondo l’art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, e quindi anche nel caso in cui un condividente si trovi in stato di incapacità[11], ed ancorché il bene da dividere abbia “ad oggetto la casa coniugale”[12].</p><p></p><p>In particolare, “lo stato di comunione ereditaria può essere fatto cessare da ciascuno degli eredi con l’actio communi dividendo”[13], la quale è un’azione giudiziaria, personale ed imprescrittibile, avente per oggetto il diritto potestativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, e che presuppone la qualità di erede nell’attore e nei convenuti[14].</p><p></p><p>Ovviamente, la divisione non è necessaria ove, ex art. 720 c.c., si faccia luogo all’attribuzione unitaria del bene[15], poiché la vendita a terzi costituisce “l’estrema alternativa, alla quale la legge consente di far ricorso”[16], nel caso in cui nessuno dei condividenti richieda (o sia comunque disposto ad accettare) l’assegnazione unitaria del bene non divisibile[17]: “ciò, nello stesso interesse dei condividenti, poiché mentre l’attribuzione (per intero) è fatta in base al valore di stima eseguita con criteri obiettivi, nel caso invece di vendita, a beneficio dei coeredi va il prezzo che non sempre corrisponde al reale valore della cosa, per i rischi che l’asta comporta”[18].</p><p></p><p>Ciò detto, è possibile ora soffermarsi su alcuni dettagli della procedura:</p><p></p><p>1) Ex art. 22 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’aperta successione[19].</p><p></p><p>2) La domanda introduttiva del giudizio è una citazione[20].</p><p></p><p>3) Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui possono innestarsi procedimenti contenziosi di ordine vario, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 784 e ss. c.p.c.[21].</p><p></p><p>4) Tutti i coeredi sono litisconsorzi necessari[22].</p><p></p><p>5) Anche nel processo divisorio è applicabile l’istituto della contumacia[23].</p><p></p><p>6) La pronuncia del giudice ha carattere meramente dichiarativo ed efficacia retroattiva[24].</p><p></p><p>7) È possibile chiedere lo scioglimento parziale della comunione ereditaria (e, quindi, limitatamente ad un solo immobile anche nel caso in cui ve ne fossero altri in comunione ereditaria)[25].</p><p></p><p>Nel caso in cui l’immobile sia "non comodamente divisibile":</p><p></p><p>8) Il Giudice dispone la vendita all’incanto[26] dell’immobile ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso Giudice[27] in caso di mancato accordo delle parti[28], ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad un notaio ex art. 730 c.c.[29].</p><p></p><p>9) Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà distribuirsi tra i condividenti, secondo le rispettive quote[30].</p><p></p><p>Nel caso in cui l’immobile sia invece "comodamente divisibile":</p><p></p><p>8) Lo scioglimento della comunione ereditaria avverrà mediante frazionamento dell’immobile[31], attraverso la predisposizione – anche con l’ausilio di un notaio[32] – del progetto di divisione, e quindi l’assegnazione delle porzioni dell’immobile tra le parti[33] secondo le rispettive quote[34].</p><p></p><p>9) Si precisa che è sempre possibile (oltre che opportuna) la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c.[35].</p><p></p><p>Si sottolinea, inoltre, che “è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui le spese processuali nei giudizi di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote”[36].</p><p>da :</p><p><a href="http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1811" target="_blank">http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1811</a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="maidealista, post: 21178, member: 7232"] Sono perfettamente d' accordo, ma avevo risposto alla tua domanda. L' alternativa non è particolarmente agevole ed è onerosa dal punto di vista economico. La divisione giudiziale : Secondo l’art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, e quindi anche nel caso in cui un condividente si trovi in stato di incapacità[11], ed ancorché il bene da dividere abbia “ad oggetto la casa coniugale”[12]. In particolare, “lo stato di comunione ereditaria può essere fatto cessare da ciascuno degli eredi con l’actio communi dividendo”[13], la quale è un’azione giudiziaria, personale ed imprescrittibile, avente per oggetto il diritto potestativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, e che presuppone la qualità di erede nell’attore e nei convenuti[14]. Ovviamente, la divisione non è necessaria ove, ex art. 720 c.c., si faccia luogo all’attribuzione unitaria del bene[15], poiché la vendita a terzi costituisce “l’estrema alternativa, alla quale la legge consente di far ricorso”[16], nel caso in cui nessuno dei condividenti richieda (o sia comunque disposto ad accettare) l’assegnazione unitaria del bene non divisibile[17]: “ciò, nello stesso interesse dei condividenti, poiché mentre l’attribuzione (per intero) è fatta in base al valore di stima eseguita con criteri obiettivi, nel caso invece di vendita, a beneficio dei coeredi va il prezzo che non sempre corrisponde al reale valore della cosa, per i rischi che l’asta comporta”[18]. Ciò detto, è possibile ora soffermarsi su alcuni dettagli della procedura: 1) Ex art. 22 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’aperta successione[19]. 2) La domanda introduttiva del giudizio è una citazione[20]. 3) Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui possono innestarsi procedimenti contenziosi di ordine vario, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 784 e ss. c.p.c.[21]. 4) Tutti i coeredi sono litisconsorzi necessari[22]. 5) Anche nel processo divisorio è applicabile l’istituto della contumacia[23]. 6) La pronuncia del giudice ha carattere meramente dichiarativo ed efficacia retroattiva[24]. 7) È possibile chiedere lo scioglimento parziale della comunione ereditaria (e, quindi, limitatamente ad un solo immobile anche nel caso in cui ve ne fossero altri in comunione ereditaria)[25]. Nel caso in cui l’immobile sia "non comodamente divisibile": 8) Il Giudice dispone la vendita all’incanto[26] dell’immobile ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso Giudice[27] in caso di mancato accordo delle parti[28], ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad un notaio ex art. 730 c.c.[29]. 9) Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà distribuirsi tra i condividenti, secondo le rispettive quote[30]. Nel caso in cui l’immobile sia invece "comodamente divisibile": 8) Lo scioglimento della comunione ereditaria avverrà mediante frazionamento dell’immobile[31], attraverso la predisposizione – anche con l’ausilio di un notaio[32] – del progetto di divisione, e quindi l’assegnazione delle porzioni dell’immobile tra le parti[33] secondo le rispettive quote[34]. 9) Si precisa che è sempre possibile (oltre che opportuna) la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c.[35]. Si sottolinea, inoltre, che “è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui le spese processuali nei giudizi di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote”[36]. da : [url]http://www.studiolegalerudi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1811[/url] [/QUOTE]
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