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Vendita immobile prima dei 5 anni e Superbonus, si può?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 444741" data-attributes="member: 15253"><p>Salvo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali non possono essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo, un appartamento si può rivendere anche il giorno dopo averlo acquistato.</p><p>Ma (ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di <u>cinque anni</u> sono "redditi diversi" e quindi sono imponibili (esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari).</p><p>Il primo comma del successivo art. 68 statuisce che tali plusvalenze sono costituite "dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo".</p><p>Quindi, condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell'immobile intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salvo particolari eccezioni, ossia con esclusione dei beni acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.</p><p>La <em>ratio</em> sottesa alla norma in esame è quella di assoggettare a tassazione i guadagni (<em>rectius</em>, la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.</p><p>Le spese sostenute per la ristrutturazione possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell'immobile, ai sensi del citato articolo 68 del TUIR, tra i costi inerenti all'immobile medesimo.</p><p>In conclusione: tu puoi tranquillamente acquistare l'immobile appena ristrutturato. L'eventuale plusvalenza realizzata dal venditore... è un problema del venditore.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 444741, member: 15253"] Salvo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali non possono essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo, un appartamento si può rivendere anche il giorno dopo averlo acquistato. Ma (ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di [U]cinque anni[/U] sono "redditi diversi" e quindi sono imponibili (esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari). Il primo comma del successivo art. 68 statuisce che tali plusvalenze sono costituite "dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo". Quindi, condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell'immobile intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salvo particolari eccezioni, ossia con esclusione dei beni acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. La [I]ratio[/I] sottesa alla norma in esame è quella di assoggettare a tassazione i guadagni ([I]rectius[/I], la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso. Le spese sostenute per la ristrutturazione possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell'immobile, ai sensi del citato articolo 68 del TUIR, tra i costi inerenti all'immobile medesimo. In conclusione: tu puoi tranquillamente acquistare l'immobile appena ristrutturato. L'eventuale plusvalenza realizzata dal venditore... è un problema del venditore. [/QUOTE]
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