fasa78

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Impresa
Ciao a tutti,

il titolo è esatto.... ma io "sarei" l'acquirente in questione.

Ovvero, sto puntando su un immobile che sta per essere terminato con la ristrutturazione 110%.

L'altro giorno parlando con un muratore (che poteva essere informato o meno) mi ha riferito che gli appartamenti in condominio ristrutturati da poco non possono essere venduti se non dopo i 5 anni di vita....

Volevo da voi dei pareri /esperienze in merito.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
gli appartamenti in condominio ristrutturati da poco non possono essere venduti se non dopo i 5 anni
Salvo gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali non possono essere alienati, anche parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente il prezzo, un appartamento si può rivendere anche il giorno dopo averlo acquistato.
Ma (ex art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono "redditi diversi" e quindi sono imponibili (esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari).
Il primo comma del successivo art. 68 statuisce che tali plusvalenze sono costituite "dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo".
Quindi, condizione per l'imponibilità della plusvalenza è che la cessione dell'immobile intervenga entro cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del cespite, salvo particolari eccezioni, ossia con esclusione dei beni acquisiti per successione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
La ratio sottesa alla norma in esame è quella di assoggettare a tassazione i guadagni (rectius, la plusvalenza) derivanti dalle cessioni immobiliari poste in essere con l'intento speculativo, che si presume sussistere quando intercorre un arco temporale inferiore a cinque anni tra la data di acquisto o costruzione dell'immobile e quella di vendita dello stesso.
Le spese sostenute per la ristrutturazione possono essere considerate, ai fini del calcolo della plusvalenza della cessione infraquinquennale dell'immobile, ai sensi del citato articolo 68 del TUIR, tra i costi inerenti all'immobile medesimo.
In conclusione: tu puoi tranquillamente acquistare l'immobile appena ristrutturato. L'eventuale plusvalenza realizzata dal venditore... è un problema del venditore.
 

fasa78

Membro Attivo
Impresa
nemesis, grazie per il chiarimento.

per praticità un'esempio , l'appartamento prima del 110% valeva 100.000.
Ora con la ristrutturazione appena terminata vale 125.000.
Quei 25.000 euro in più che io dovrò pagare come acquirente saranno poi oggetto di tassazione al VENDITORE ?
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
nemesis, grazie per il chiarimento.

per praticità un'esempio , l'appartamento prima del 110% valeva 100.000.
Ora con la ristrutturazione appena terminata vale 125.000.
Quei 25.000 euro in più che io dovrò pagare come acquirente saranno poi oggetto di tassazione al VENDITORE ?
Non esattamente, direi: la plusvalenza si calcola come differenza tra prezzo di vendita meno prezzo di acquisto (non valore ad una certa data) meno (presumo , vista la risposta di Nemesis) le spese di ristrutturazione sostenute.
 

Miciogatto

Membro Attivo
Proprietario Casa
Esatto, il calcolo della tassazione della plusvalenza (se dovuta) si calcola sui fatti (documentati) non sulle opinioni (valeva x).
 

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