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Vendita immobile:tassazione su valore catastale?
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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 264476" data-attributes="member: 15253"><p>Se non vuoi correre il rischio che il valore sia sottoposto a rettifica, dovrai dichiarare in atto un corrispettivo non inferiore al valore venale.</p><p>Dimentica il valore catastale. Il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore non si applica ai fabbricati non abitativi.</p><p>Il comma 5-bis dell'art. 52 del TUR prevede infatti che le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2005-12-23;266_art1-com497" target="_blank">articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</a>, e successive modificazioni.</p><p>Quel comma 497 recita:</p><p><em>In deroga alla disciplina di cui all'<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-04-26;131_art43" target="_blank">articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro</a>, di cui al <a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-04-26;131" target="_blank">decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131</a>, e fatta salva l'applicazione dell'<a href="http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art39-com1-letd" target="_blank">articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600</a>, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto <u> immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.</u></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 264476, member: 15253"] Se non vuoi correre il rischio che il valore sia sottoposto a rettifica, dovrai dichiarare in atto un corrispettivo non inferiore al valore venale. Dimentica il valore catastale. Il meccanismo del cosiddetto prezzo-valore non si applica ai fabbricati non abitativi. Il comma 5-bis dell'art. 52 del TUR prevede infatti che le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::L:2005-12-23;266_art1-com497']articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266[/URL], e successive modificazioni. Quel comma 497 recita: [I]In deroga alla disciplina di cui all'[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::TU:1986-04-26;131_art43']articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro[/URL], di cui al [URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1986-04-26;131']decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[/URL], e fatta salva l'applicazione dell'[URL='http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1973-09-29;600_art39-com1-letd']articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600[/URL], per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto [U] immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.[/U][/I] [/QUOTE]
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