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Testo
<blockquote data-quote="raflomb" data-source="post: 52548" data-attributes="member: 13295"><p>Nutro francamente delle riserve su quanto afferma il tuo avvocato in quanto il negozio simulato si prescrive in 10 anni e l'interposizione fittizia è imprescrittibile:</p><p>soggetti che possono restare danneggiati dal negozio simulato sono i creditori ed, in particolare, quelli del simulato alienante o, comunque, del soggetto che, a cagione della simulazione, dimostra una dimunzione del proprio patrimonio e, pertanto, della garanzia che esso costituisce a favore del credito altrui.</p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>Proprio costoro possono chiedere che, nei rapporti con le parti negoziali, venga accertata la simulazione loro pregiudizievole (ex art. 1416 c. 2 c.c.) e, pertanto, pretendere che anche nei loro confronti spieghi effetto l’eventuale negozio dissimulato</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="raflomb, post: 52548, member: 13295"] Nutro francamente delle riserve su quanto afferma il tuo avvocato in quanto il negozio simulato si prescrive in 10 anni e l'interposizione fittizia è imprescrittibile: soggetti che possono restare danneggiati dal negozio simulato sono i creditori ed, in particolare, quelli del simulato alienante o, comunque, del soggetto che, a cagione della simulazione, dimostra una dimunzione del proprio patrimonio e, pertanto, della garanzia che esso costituisce a favore del credito altrui. Proprio costoro possono chiedere che, nei rapporti con le parti negoziali, venga accertata la simulazione loro pregiudizievole (ex art. 1416 c. 2 c.c.) e, pertanto, pretendere che anche nei loro confronti spieghi effetto l’eventuale negozio dissimulato [/QUOTE]
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