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<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 27067" data-attributes="member: 3721"><p>Concordo col Guru.</p><p>Aggiungo anche che nei rogiti esiste una clausola di "stile" o "contrattuale" come dir si voglia che recita:</p><p>"l'immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova".</p><p>Pertanto la "sottrazione" dei condizionatori non sarebbe lecita.</p><p>Una ricerca sui miei libri di diritto peraltro dice trattarsi di c.d. clausola di stile, “inidonea ad esprimere una specifica volontà delle parti” (v.Sacco, La clausola di stile, in Trattato di diritto civile, Torino, 2004, p. 633 ss.); inoltre secondo non recentissime pronunce della Corte di Cassazione la clausola con la quale il soggetto “accetta la cosa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” costituisce mera clausola di stile improduttiva di effetti. (Cass. 4 febbraio 1961, n. 235; Cass., Cass., sez. II, 15 ottobre 1983,</p><p>n. 6062, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 9).</p><p>Per parte mia,immodestamente,non condividerei questo indirizzo specie nel caso dibattuto.</p><p>Se,infatti,richiamiamo l'art.1477cc relativo alla "Consegna della cosa",si precisa,fra l'altro,che essa "deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita" e che "salvo diversa volontà delle parti,la cosa dev'essere consegnata insieme con gli accessori,pertinenze...".id est i controversi condizionatori...</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 27067, member: 3721"] Concordo col Guru. Aggiungo anche che nei rogiti esiste una clausola di "stile" o "contrattuale" come dir si voglia che recita: "l'immobile viene acquistato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova". Pertanto la "sottrazione" dei condizionatori non sarebbe lecita. Una ricerca sui miei libri di diritto peraltro dice trattarsi di c.d. clausola di stile, “inidonea ad esprimere una specifica volontà delle parti” (v.Sacco, La clausola di stile, in Trattato di diritto civile, Torino, 2004, p. 633 ss.); inoltre secondo non recentissime pronunce della Corte di Cassazione la clausola con la quale il soggetto “accetta la cosa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova” costituisce mera clausola di stile improduttiva di effetti. (Cass. 4 febbraio 1961, n. 235; Cass., Cass., sez. II, 15 ottobre 1983, n. 6062, in Giust. civ. Mass., 1983, fasc. 9). Per parte mia,immodestamente,non condividerei questo indirizzo specie nel caso dibattuto. Se,infatti,richiamiamo l'art.1477cc relativo alla "Consegna della cosa",si precisa,fra l'altro,che essa "deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita" e che "salvo diversa volontà delle parti,la cosa dev'essere consegnata insieme con gli accessori,pertinenze...".id est i controversi condizionatori... Gatta [/QUOTE]
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