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Area Amministrativa Fiscale e Tributaria
IMU, TARES, ICI, INVIM, IRPEF ed IVA
Versamento saldo ICI 2010 entro il 16 dicembre 2010
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Testo
<blockquote data-quote="Ennio Alessandro Rossi" data-source="post: 30163" data-attributes="member: 4594"><p>riproduciamo i termini essenziali dell'adempimento</p><p></p><p><strong><u>Esenzione per l’abitazione principale</u></strong></p><p>A decorrere dallo scorso periodo d’imposta sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale):</p><p>pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto).</p><p>L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni:</p><p>- abitazioni concesse in uso al coniuge separato;</p><p>- abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa</p><p>verifica del regolamento comunale);</p><p>- abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale).</p><p><strong><u>Variazioni intervenute nel corso del 2010</u></strong></p><p>Si ricorda che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni:</p><p><strong>Modificazioni relative all’immobile</strong></p><p>- nuovi accatastamenti; frazionamenti; demolizioni; ristrutturazioni; inagibilità; fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune</p><p>dell’area edificabile nonché il relativo valore.</p><p><strong>Modificazioni relative alla titolarità</strong></p><p>- cessioni o acquisizioni di immobili; cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto; uso o abitazione; ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno; sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Ennio Alessandro Rossi, post: 30163, member: 4594"] riproduciamo i termini essenziali dell'adempimento [B][U]Esenzione per l’abitazione principale[/U][/B] A decorrere dallo scorso periodo d’imposta sono esenti da ICI l’abitazione principale e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale): pertanto, i contribuenti che possiedono solo tali immobili non sono tenuti ad effettuate alcun versamento (come peraltro non erano tenuti al versamento in acconto). L’esenzione relativa all’abitazione si applica alle seguenti assimilazioni: - abitazioni concesse in uso al coniuge separato; - abitazioni a disposizione degli anziani e disabili ricoverati in istituto di riposo e sanitari (previa verifica del regolamento comunale); - abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari (previa verifica del regolamento comunale). [B][U]Variazioni intervenute nel corso del 2010[/U][/B] Si ricorda che sulla quantificazione dell’imposta dovuta incidono le seguenti variazioni: [B]Modificazioni relative all’immobile[/B] - nuovi accatastamenti; frazionamenti; demolizioni; ristrutturazioni; inagibilità; fusioni o comunque altre variazioni che riguardino i fabbricati; variazioni di coltura che riguardino i terreni agricoli; variazioni di classificazione nel Piano Regolatore Generale del Comune dell’area edificabile nonché il relativo valore. [B]Modificazioni relative alla titolarità[/B] - cessioni o acquisizioni di immobili; cessazioni o costituzioni di diritti di usufrutto; uso o abitazione; ottenimento in concessione o in diritto di superficie di un terreno; sottoscrizione di un contratto di leasing immobiliare. [/QUOTE]
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