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<blockquote data-quote="alberto bianchi" data-source="post: 204625" data-attributes="member: 28028"><p>Leggi acà:</p><p>La disciplina fiscale, infatti, cancella l’obbligo tributario quando il conto complessivo, rappresentato dalla somma di acconto e saldo, non supera i 12 euro, anche se i comuni possono spostare questo limite nei propri regolamenti.</p><p>Questa regola finora ha interessato casi molto marginali, ma con l’arrivo della “Tasi per gli inquilini” vede estendere notevolmente il proprio raggio d’azione. Le variabili da calcolare, per capire se la Tasi annuale destinata all’inquilino supera l’importo minimo sopra il quale l’obbligo di versamento diventa effettivo, sono due: il valore fiscale dell’immobile, e la quota che il comune ha deciso di far pagare all’”occupante”.</p><p></p><p>Il tributo a carico dell’inquilino non supera i fatidici 12 euro, saranno sufficienti questi due elementi per escludere dall’obbligo una parte rilevante degli inquilini. La Tasi media applicata sulle case in affitto è infatti dell’1,3 per mille, e la maggioranza degli enti, almeno stando al censimento di Confedilizia sui capoluoghi, ha scelto di destinare all’inquilino la quota minima del 10%. In queste condizioni, fino a 526 euro di rendita (cioè fino a un buon bilocale nella maggioranza dei comuni), la Tasi si ferma sotto i 12 euro. Dove l’aliquota è più bassa, ovviamente, aumenta ulteriormente la quota degli esenti. Per capirlo, comunque, <strong>occorre leggere sia la delibera sia il regolamento comunale,</strong> <u><em>perché solo in quest’ultimo documento è indicato l’importo minimo che cancella l’obbligo di versamento”.</em></u></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="alberto bianchi, post: 204625, member: 28028"] Leggi acà: La disciplina fiscale, infatti, cancella l’obbligo tributario quando il conto complessivo, rappresentato dalla somma di acconto e saldo, non supera i 12 euro, anche se i comuni possono spostare questo limite nei propri regolamenti. Questa regola finora ha interessato casi molto marginali, ma con l’arrivo della “Tasi per gli inquilini” vede estendere notevolmente il proprio raggio d’azione. Le variabili da calcolare, per capire se la Tasi annuale destinata all’inquilino supera l’importo minimo sopra il quale l’obbligo di versamento diventa effettivo, sono due: il valore fiscale dell’immobile, e la quota che il comune ha deciso di far pagare all’”occupante”. Il tributo a carico dell’inquilino non supera i fatidici 12 euro, saranno sufficienti questi due elementi per escludere dall’obbligo una parte rilevante degli inquilini. La Tasi media applicata sulle case in affitto è infatti dell’1,3 per mille, e la maggioranza degli enti, almeno stando al censimento di Confedilizia sui capoluoghi, ha scelto di destinare all’inquilino la quota minima del 10%. In queste condizioni, fino a 526 euro di rendita (cioè fino a un buon bilocale nella maggioranza dei comuni), la Tasi si ferma sotto i 12 euro. Dove l’aliquota è più bassa, ovviamente, aumenta ulteriormente la quota degli esenti. Per capirlo, comunque, [B]occorre leggere sia la delibera sia il regolamento comunale,[/B] [U][I]perché solo in quest’ultimo documento è indicato l’importo minimo che cancella l’obbligo di versamento”.[/I][/U] [/QUOTE]
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