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Testo
<blockquote data-quote="JERRY48" data-source="post: 173268"><p><em>In tema di locazione di immobili urbani, infatti, in una pronuncia della Cassazione civile del 14/03/2006, n. 5459, si legge che "nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex <a href="http://www.brocardi.it/articoli/1730.html" target="_blank">art. 1609 del c.c.</a>, non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva definito di straordinaria manutenzione - e quindi a carico del locatore - gli interventi necessari per ricondurre l'immobile locato in buono stato locativo, da eseguirsi sugli impianti elettrico ed idrico, nonché la levigatura del pavimento e gli interventi sugli infissi esterni, tutti attribuibili al normale deterioramento del bene per uso e vetustà)".</em></p><p><em></em></p><p><em>Se il rifacimento globale delle vetrine del negozio si fa rientrare nella definizione di "intervento sugli infissi", che non è una riparazione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso, ma da alterazioni causate da vetustà, sembra potersi configurare una manutenzione di carattere straordinario, a carico del locatore, ai sensi del combinato disposto dell’<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1697.html" target="_blank">art. 1576 del c.c.</a> e dell’<a href="http://www.brocardi.it/articoli/1730.html" target="_blank">art. 1609 del c.c.</a>.</em></p><p><em>(fonte Brocardi.it)</em></p><p><em></em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="JERRY48, post: 173268"] [I]In tema di locazione di immobili urbani, infatti, in una pronuncia della Cassazione civile del 14/03/2006, n. 5459, si legge che "nella categoria delle riparazioni di piccola manutenzione, a carico del conduttore ex [URL='http://www.brocardi.it/articoli/1730.html']art. 1609 del c.c.[/URL], non rientrano quelle relative agli impianti interni alla struttura dell'immobile (elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva definito di straordinaria manutenzione - e quindi a carico del locatore - gli interventi necessari per ricondurre l'immobile locato in buono stato locativo, da eseguirsi sugli impianti elettrico ed idrico, nonché la levigatura del pavimento e gli interventi sugli infissi esterni, tutti attribuibili al normale deterioramento del bene per uso e vetustà)". Se il rifacimento globale delle vetrine del negozio si fa rientrare nella definizione di "intervento sugli infissi", che non è una riparazione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso, ma da alterazioni causate da vetustà, sembra potersi configurare una manutenzione di carattere straordinario, a carico del locatore, ai sensi del combinato disposto dell’[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1697.html']art. 1576 del c.c.[/URL] e dell’[URL='http://www.brocardi.it/articoli/1730.html']art. 1609 del c.c.[/URL]. (fonte Brocardi.it) [/I] [/QUOTE]
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