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<blockquote data-quote="boghes" data-source="post: 196363"><p>Menefreghisti, molestatori e incivili. </p><p>Se effettivamente il tuo vicino ha abitudini la cui rumorosità supera la normale tollerabilità ed è sordo alle lamentele, purtroppo bisogna agire giudizialmente.</p><p>Innanzi tutto, registra, registra e registra, procurati dei testimoni e verificate se i rumori sono percepiti da altri vicini di casa.</p><p>Poi, cerca di procurarti un minimo intervento delle forze dell’ordine, anche se solo nella forma dello scambio di generalità.</p><p>Soprattutto se gli agenti interverranno in ore notturne, ci sarà un primo indizio a riprova della veridicità delle tue ragioni.</p><p>Poi con il verbale di intervento e le vostre registrazioni, rivolgiti ad un legale per diffidare il vicino dal perseverare con la propria condotta.</p><p>Se prima della lettera del legale, o di un richiamo informale, (a quanto pare già fatto da parte tua) il giocare col cane alle 24 in giardino può avere carattere inconsapevole, una volta che al vicino è noto che la sua azione arreca disturbo e danno, si può ben presumere che il ripetersi di quelle medesime condotte possa essere fatto con cognizione di causa, o quanto meno accettandone i rischi e le conseguenze.</p><p>Nel caso in cui le molestie non dovessero cessare (e la tua lamentela ne è la riprova), l'azione successiva è quella di presentare una dettagliata denuncia-querela, ove dovrai esporre nei particolari il tipo di condotte moleste, con l’indicazione di date e la descrizione degli episodi più significativi nonché degli effetti delle molestie <strong>sulla tua salute</strong>.</p><p>Nella denuncia dovrai anche fare una attenta ricostruzione dell’intento di agire del tizio, per indicare agli inquirenti elementi utili a determinare se le condotte moleste sono volontarie e, quindi, dolose, o meno.</p><p>Questa fase è delicatissima, in quanto dalla stessa dipende la qualificazione del reato.</p><p>Infatti, a livello penalistico una condotta molesta può assumere diverse connotazioni a seconda delle modalità pratiche di svolgimento ed alle conseguenze sulla vittima, che vanno dai semplici rumori molesti (disturbo della quiete pubblica) sino alla nuova figura dello stalking.</p><p>Sempre più numerose sono le sentenze che riconoscono nelle fattispecie di rumori molesti la sussistenza del reato di stalking.</p><p>In ogni caso, fatta la denuncia-querela, puoi agire anche in sede civile tanto in via cautelare e di urgenza, per ottenere la cessazione dei rumori molesti quanto in via ordinaria per ottenere il risarcimento del danno integrale.</p><p>Sia con riferimento all’azione civile che all’azione penale, per sostenere le proprie ragioni in giudizio servono delle prove.</p><p>La prova de rumori molesti può essere fornita tanto con testimoni quanto con registrazioni fonografiche, senza necessità di costose verifiche da parte di esperti, che comunque male non fanno.</p><p>La soglia di tollerabilità di cui alle norme civilistiche e penalistiche non è legata a parametri legali, ma è oggetto di valutazione da parte del Giudice, anche se non producono rumori oltre soglia (il che è difficile), sicuramente violeranno gli artt. 844 e 2043 cod. civ.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="boghes, post: 196363"] Menefreghisti, molestatori e incivili. Se effettivamente il tuo vicino ha abitudini la cui rumorosità supera la normale tollerabilità ed è sordo alle lamentele, purtroppo bisogna agire giudizialmente. Innanzi tutto, registra, registra e registra, procurati dei testimoni e verificate se i rumori sono percepiti da altri vicini di casa. Poi, cerca di procurarti un minimo intervento delle forze dell’ordine, anche se solo nella forma dello scambio di generalità. Soprattutto se gli agenti interverranno in ore notturne, ci sarà un primo indizio a riprova della veridicità delle tue ragioni. Poi con il verbale di intervento e le vostre registrazioni, rivolgiti ad un legale per diffidare il vicino dal perseverare con la propria condotta. Se prima della lettera del legale, o di un richiamo informale, (a quanto pare già fatto da parte tua) il giocare col cane alle 24 in giardino può avere carattere inconsapevole, una volta che al vicino è noto che la sua azione arreca disturbo e danno, si può ben presumere che il ripetersi di quelle medesime condotte possa essere fatto con cognizione di causa, o quanto meno accettandone i rischi e le conseguenze. Nel caso in cui le molestie non dovessero cessare (e la tua lamentela ne è la riprova), l'azione successiva è quella di presentare una dettagliata denuncia-querela, ove dovrai esporre nei particolari il tipo di condotte moleste, con l’indicazione di date e la descrizione degli episodi più significativi nonché degli effetti delle molestie [B]sulla tua salute[/B]. Nella denuncia dovrai anche fare una attenta ricostruzione dell’intento di agire del tizio, per indicare agli inquirenti elementi utili a determinare se le condotte moleste sono volontarie e, quindi, dolose, o meno. Questa fase è delicatissima, in quanto dalla stessa dipende la qualificazione del reato. Infatti, a livello penalistico una condotta molesta può assumere diverse connotazioni a seconda delle modalità pratiche di svolgimento ed alle conseguenze sulla vittima, che vanno dai semplici rumori molesti (disturbo della quiete pubblica) sino alla nuova figura dello stalking. Sempre più numerose sono le sentenze che riconoscono nelle fattispecie di rumori molesti la sussistenza del reato di stalking. In ogni caso, fatta la denuncia-querela, puoi agire anche in sede civile tanto in via cautelare e di urgenza, per ottenere la cessazione dei rumori molesti quanto in via ordinaria per ottenere il risarcimento del danno integrale. Sia con riferimento all’azione civile che all’azione penale, per sostenere le proprie ragioni in giudizio servono delle prove. La prova de rumori molesti può essere fornita tanto con testimoni quanto con registrazioni fonografiche, senza necessità di costose verifiche da parte di esperti, che comunque male non fanno. La soglia di tollerabilità di cui alle norme civilistiche e penalistiche non è legata a parametri legali, ma è oggetto di valutazione da parte del Giudice, anche se non producono rumori oltre soglia (il che è difficile), sicuramente violeranno gli artt. 844 e 2043 cod. civ. [/QUOTE]
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