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Testo
<blockquote data-quote="Gatta" data-source="post: 46144" data-attributes="member: 3721"><p>Marco ha ben impostato in prima battuta il problema sul piano giuridico.</p><p>1.In primis va esaminato se sono state rispettate le distanze siccome previsto dalla normativa del nostro codice civile (artt.892-895).</p><p>2.In caso negativo occorre diffidare la parte.</p><p>3.Esiste ormai ed è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza il c.d."Diritto al panorama".Che nella fattispecie sarebbe leso.E l'utente giustamente si lamenta di una diminutio del valore chè di "casa con vista" non si può più parlare.E nella vendita si ricaverebbe un rilevante nocumento economico.</p><p>4.Ne consegue che,ove non fosse stato rispettato quanto sub1,) si configurerebbe un danno ex art.2043cc.</p><p>5.La Cassazione (n.9859,25.8.92) ha riconosciuto “in favore dei proprietari di un fondo che sia privato di aria, luce e veduta panoramica, l’esistenza di un danno risarcibile, anche se non sia provato il deprezzamento commerciale dell’immobile e qualunque non risultino del tutto perdute le possibilità di godimento dello stesso da parte dei proprietari”. </p><p>6.In conclusione,alla luce di quanto precede e laddove ne sussistano i presupposti,si consiglia,atteso l'atteggiamento negativo della parte,di attivare una procedura legale ex art.1079 cc.col tramite di un esperto della materia.</p><p>Gatta</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Gatta, post: 46144, member: 3721"] Marco ha ben impostato in prima battuta il problema sul piano giuridico. 1.In primis va esaminato se sono state rispettate le distanze siccome previsto dalla normativa del nostro codice civile (artt.892-895). 2.In caso negativo occorre diffidare la parte. 3.Esiste ormai ed è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza il c.d."Diritto al panorama".Che nella fattispecie sarebbe leso.E l'utente giustamente si lamenta di una diminutio del valore chè di "casa con vista" non si può più parlare.E nella vendita si ricaverebbe un rilevante nocumento economico. 4.Ne consegue che,ove non fosse stato rispettato quanto sub1,) si configurerebbe un danno ex art.2043cc. 5.La Cassazione (n.9859,25.8.92) ha riconosciuto “in favore dei proprietari di un fondo che sia privato di aria, luce e veduta panoramica, l’esistenza di un danno risarcibile, anche se non sia provato il deprezzamento commerciale dell’immobile e qualunque non risultino del tutto perdute le possibilità di godimento dello stesso da parte dei proprietari”. 6.In conclusione,alla luce di quanto precede e laddove ne sussistano i presupposti,si consiglia,atteso l'atteggiamento negativo della parte,di attivare una procedura legale ex art.1079 cc.col tramite di un esperto della materia. Gatta [/QUOTE]
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