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<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 331817" data-attributes="member: 15253"><p>Art. 28 del R.D.L. n. 652/1939:</p><p><em>I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro <strong>trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati</strong>, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.</em></p><p> <em>Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.</em></p><p> <em>La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7.</em></p><p> <em>I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenza di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 331817, member: 15253"] Art. 28 del R.D.L. n. 652/1939: [I]I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro [B]trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati[/B], ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare. Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta. La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7. I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenza di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.[/I] [/QUOTE]
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