Fifo84

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Proprietario Casa
Vediamo chi riesce a farmi capire qualcosa. Provo a spiegarvi tutto nel dettaglio.
Marito e Moglie, proprietari INTESTATARI ( oltre il discorso comunione di beni) di un IMMOBILE. Hanno il 50% INTESTATO LEI e il 50% INTESTATO LUI. Lui muore ( figlio unico, genitori morti,) e sia la moglie, sia i due figli ( maggiorenni) rinunciano all'eredità di LUI ( aveva più debiti che crediti, di fronte a notaio e avvocato, tutto regolare). Dalla sua morte son passati 12 anni. Un giorno, muore anche LEI, e quel suo 50% passa ai due figli con la successione.
Ora, i due figli, F e G, sono proprietari del 25% a testa dell'immobile.
La domanda è : l'altro 50% che fine ha fatto? di chi è tecnicamente?
Il comune del paese, neanche sapeva di questa cosa, tanto che in prima istanza, mandò l'ICI da pagare sul totale dell'immobile, inseguito, grazie al documento NOTARILE che attestava la rinuncia all'eredità del padre, hanno ricalcolato l'IMU solo sul 50% dell'immobile stesso.
Premetto che, questa rinuncia dell'eredità è stata fatta appunto 12 anni fa e in questo lasso di tempo, tutto è rimasto cosi.
Nessuno si è fatto vivo.
Ora, una casa a META' NON è vendibile giusto? Non è affittabile suppongo.
E cosa ci posson fare due fratelli con una quota a testa del 25% di un immobile che NON usano e che è sito in una altra regione rispetto a dove abitano?
Possibile che son destinati a pagare un IMU di un immobile in DECADENZA e che NON usano?
Cosa si potrebbe fare? Da chi andare?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La domanda è : l'altro 50% che fine ha fatto? di chi è tecnicamente?
Se non esistono gli altri soggetti elencati nell'art. 565 c.c. (parenti, ma non oltre il sesto grado, ex art. 572, comma 2 c.c.) si applica l'art. 586 c.c.:
"In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati".
 
J

JERRY48

Ospite
Chi decide di rinunciare all'eredità deve fare una dichiarazione espressa e formale. Ci sono due alternative. La rinuncia all’eredità si può fare con un atto notarile oppure con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.
In mancanza di altri possibili successori l’eredità viene attribuita allo Stato, che in ogni caso pagherà i debiti solo entro il valore del patrimonio ereditario.
Ora per poter pagare meno IMU: non deve risultare utilizzato di fatto,
far accertare l'inagibilità o l'inabitabilità dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico vostro. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (Dpr 28/12/2000 n. 445) che dichiara l'esistenza dei presupposti per l'agevolazione tributaria.
Conseguentemente, beninteso, il Comune ha facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscienza.
In definitiva: da parte vostra da pagare il tributo del 50% di un immobile, riduzione del 50% per fatiscenza, a ciascuno di voi fratelli spetterà di pagare il 12,5%.
 

Fifo84

Membro Attivo
Proprietario Casa
Scusate eh..risulta come SECONDA CASA, nessuno ci abita, non ci serve, sta buttali, e dovremmo pagarci L'IMU, che siano anche 100 euro l'anno, che senso ha? Come facciamo a dar via questo 50% per noi inutile? Se è andata allo Stato, che si fa?
 
J

JERRY48

Ospite
Scusate eh..risulta come SECONDA CASA, nessuno ci abita, non ci serve, sta buttali, e dovremmo pagarci L'IMU, che siano anche 100 euro l'anno, che senso ha? Come facciamo a dar via questo 50% per noi inutile? Se è andata allo Stato, che si fa?

Regalatela come opera di beneficienza alla Parrocchia.
Provate, potrebbero riunirsi i due 50%.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Come facciamo a dar via questo 50% per noi inutile?
Vendete o donate le vostre quote :)
Tuttavia, se:
- non avete accettato espressamente l'eredità;
- non avete compiuto un atto che presuppone necessariamente la vostra volontà di accettare l'eredità e che non avreste avuto il diritto di fare se non nella qualità di eredi;
- non siete stati e non siete nel possesso dei beni ereditari
non siete diventati eredi.

Resta quindi possibile rinunciare all'eredità, ma entro dieci anni dall'apertura della successione.
 

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