lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
come si fà a cambiare un uso in comodato con una cessione di diritto d'uso di un immobile ad un figlio???(per pagare meno IMU)...si devono avvertire anche i figli non coinvolti?..e poi ...con il diritto d'uso dopo venti anni si può chiedere l'usucapione?...chi ne sa qualcosa????
 
J

JERRY48

Ospite
Il comodato d’uso: si tratta di un accordo privato tra le parti che in numerose occasioni non prevede contratti né firme, e non deve neppure essere sottoposto al vaglio notarile. L’accordo può essere rescisso in ogni momento, come ad esempio nel caso di un immobile concesso in comodato da un genitore a figlio.
Come stabilì la legge del 1997 in vigore fino allo scorso anno (fino al 2011), gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito erano solitamente considerati abitazione principale per il proprietario, anche se non residente. Nel caso in cui un genitore proprietario di due immobili sceglieva di darne uno in comodato al proprio figlio, poteva richiedere l’esenzione ICI in quanto entrambi gli immobili erano considerati come abitazione principale.
La nuova legge invece, ha fondamentalmente cambiato le carte in tavola prevedendo l’agevolazione IMU solo per le case in cui il proprietario figura anche come residente. Quindi nel caso in cui un genitore abbia dato in comodato d’uso gratuito al figlio un appartamento sarà soggetto al pagamento dell’IMU con aliquota ordinaria “seconda casa”.
Per evitare tale situazione i proprietari dovranno cedere il diritto d’uso dell’immobile al figlio, perché solo in questo modo la tassazione passa al titolare del diritto.
Il diritto d'uso, così come disciplinato dal c.c., è un diritto reale di natura temporanea, al quale non può essere attribuito carattere di perpetuità. Cass. Civ. Sez. 1, 14-9-91, n. 9593, GI 1992, I, 848.
In vita dei tuoi beni puoi fare quel che vuoi. Non c'è bisogno di avvisare chicchesia.
La cessione dei diritti comporta delle spese, come quelle del notaio ed il pagamento delle imposte.
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
quindi da come ho capito se un figlio a il diritto d'uso per oltre i 20 anni non può in alcun modo usufruire dell'usucapione ....e alla successione il tutto si dividerebbe fra i figli legittimi (perchè è di natura temporanea )ma ora mi chiedo :si dovrà scrivere una scadenza sul contratto?? e se il propietario muore prima si dovrà aspettare la scadenza di questo contratto per la successione??
 
J

JERRY48

Ospite
I titoli di acquisto a titolo derivativo, si suddividono in:
- atti tra vivi
- successioni mortis causa
Nessuno quindi può trasferire un diritto avente contenuto maggiore di quello di cui si è titolari.
In altri termini il diritto si trasferisce con tutti i pesi e i vincoli da cui è gravato.
Se viene meno il diritto del "dante causa", viene meno anche il diritto "dell'avente causa". (fatta eccezione per l'eventuale usucapione).
 
J

JERRY48

Ospite
In parole più chiare: tu dai il diritto di abitazione a tuo figlio, concesso con contratto verbale o scritto e non può essere concesso per sempre, ma vita natural durante. Tuo figlio dovendo venire a mancare (facendo gli scongiuri) va a perdere il suo diritto. Venendo a mancare tu (fra cent'anni) il diritto di abitazione va ad estinguersi e il bene andrà a far parte dell'eredità.
 

lino erme

Membro Attivo
Proprietario Casa
eccellente spiegazione...e per quando riguarda l'usucapione questo tipo di contratto non consente l'appropiazione da parte di chi ne usufruisce perchè la detenzione del bene avviene in forza ad un contratto...come affitto o comodato...o sbaglio?
 
J

JERRY48

Ospite
L'usucapione non è un tipo di contratto, prima di tutto. L''affitto e il comodato d'uso hanno bisogno di un contratto per far sì che i contraenti (affitto) e i comodatari (comodato d'uso) possano usufruire del bene.
L'usucapione, in latino usucapio, è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario basato sul perdurare per un determinato periodo di tempo del possesso su una cosa. In Italia è regolato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile.
Tale regola si applica a tutti i beni mobili o immobili, mobili registrati, ecc., tranne le cose extra commercium, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:

a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; non occorre l'elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzione;

b) deve trattarsi di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;

c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni e che sia accompagnato dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.

Il decorso del tempo ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
L'usucapione, è, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che non è possibile documentare tranne che in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà. Ma l'usucapione può anche essere utilizzata per paralizzare l'azione di rivendicazione tardivamente proposta dal proprietario.

Spero di essere stato esauriente.
 

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