Daniele 78

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Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamen- to della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case po- polari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settem- bre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall’allegato A, pari al cinquanta per cento:
a) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deli- berata dai comuni, per l’anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
b) del gettito relativo all’anno 2012 dell’imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l’anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.
3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rim- borsati a ciascun comune dal Ministero dell’interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’in- terno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Mi sono permesso di sottolineare e mettere il grassetto ad un copia incolla della prima pagina della legge per identificare i problemi più grandi delle leggi italiane.

é mai possibile che per capire una legge dello stato devo studiarmi altro decreti legge: dL 201-2011 modificato dalla legge n.214 -2011..Dpr 93-616 (sulle Iacp) per poi prendere il singolo comma (salvo ulteriori modifiche)

é mai possibile in nome della tanto decantata semplificazione NON POTER trovare una scrittura coordinata con tutte le modifiche che tutte le singole leggi hanno sulla nostra??? e poi a loro volta queste leggi da cui la nostra si ispira subiscono delle modifiche ecco perchè poi troviamo leggi che dicono una cosa ed altre derivate che ne dicono un'altra.

personalmente trovo molto illogico non trovare testi coordinati oltre a queste belle scritture, ma qui la colpa è tanto legato alla nostra mentalità capace di farci annegare in un bicchiere d'acqua (siamo dei maestri).
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