ANTOPE

Membro Attivo
Salve,
ritorno su questo tema per sapere se con la legge di stabilità per il 2014 sono stati riaperti i termini per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili.
In caso affermativo vorrei sapere quali sono le condizioni applicate in merito a:
- procedure burocratiche;
- aliquote;
- eventuale rateazione dei pagamenti;
- scadenze.
Grazie
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
ritorno su questo tema per sapere se con la legge di stabilità per il 2014 sono stati riaperti i termini per la rivalutazione fiscale delle aree edificabili
Sì: art. 1, comma 156.
- procedure burocratiche;
I beni devono essere posseduti alla data dell'1/1/2014. Redazione della perizia di stima giurata (prima dell'eventuale cessione) da parte di un soggetto abilitato e versamento dell'imposta sostitutiva.
L'imposta sostitutiva è il 4%.
- eventuale rateazione dei pagamenti;
Fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30 giugno 2014. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.
La redazione e il giuramento della perizia e il versamento (a saldo o della prima rata) devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La perizia sulla stima la può fare un tecnico abilitato, iscritto all'albo professionale, il quale la dovrà giurare presso la cancelleria del tribunale, ovvero davanti ad un notaio, il quale accerterà l'identità del dichiarante. Evidentemente, questa seconda ipotesi è più costosa.
 

ANTOPE

Membro Attivo
I beni oggetto della rivalutazione devono essere posseduti solo da imprese edili o anche da singoli privati?
Grazie delle risposte.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I beni oggetto della rivalutazione devono essere posseduti solo da imprese edili o anche da singoli privati?
Da tutte le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, soggetti non residenti privi di una stabile organizzazione in Italia. E che non operano in regime d'impresa.
 

ANTOPE

Membro Attivo
Grazie per la puntuale risposta.
Il terreno di cui sopra è posseduto con usufrutto a vita da parte di una persona mentre la nuda proprietà è suddivisa in parti uguali da due fratelli.
- A chi spetta esperire tutte le procedure, compreso il pagamento delle imposte per la rivalutazione fiscale?
- l'aliquota del 4% si applica sulla rendita catastale del terreno?
Grazie
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
La legge prevede che tu integri il 4% sul valore, pagando il dovuto entro i termini senza entrare nel merito delle quote di pertinenza. Al momento del rogito, ognuno interverrà per quanto di sua competenza.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
- A chi spetta esperire tutte le procedure, compreso il pagamento delle imposte per la rivalutazione fiscale?
I terreni posseduti in regime di comunione pro indiviso possono essere rivalutate da uno o più comproprietari. Il singolo comproprietario determina mediante perizia di stima il valore dell'intera area, calcola e versa l'imposta sostitutiva sulla percentuale di tale valore corrispondente alla propria quota di comproprietà.
Il proprietario in particolare può rivalutare anche il solo valore della nuda proprietà, riferito alla data del 1 gennaio 2014, costituito dalla differenza tra il valore della proprietà piena e quello del diritto reale.
Analogamente la facoltà di procedere alla rivalutazione è riconosciuta all'usufruttuario, atteso che anche tale soggetto, per effetto del principio recato dall'art. 9, comma 5, del TUIR, secondo cui "Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento...", in caso di cessione a titolo oneroso del proprio diritto, può realizzare una plusvalenza tassabile ai sensi dell'art. 67 del TUIR.
Il valore dell'usufrutto si deve ritenere che possa essere determinato dalla perizia giurata di stima secondo le disposizioni recate dall'art. 48 del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (approvato con D.P.R. n. 131/1986), applicando, in caso di usufrutto a vita, i coefficienti indicati nel prospetto allegato al medesimo Testo Unico.
- l'aliquota del 4% si applica sulla rendita catastale del terreno?
Ovviamente no. L'importo dovuto è il 4% del valore indicato nella perizia giurata di stima.
 

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